Cessazione della materia del contendere per riconoscimento del bene della vita (TAR Lazio n. 10596 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria azionata in giudizio, della quale venga riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente. L’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera e il riconoscimento del beneficio economico integrano tali elementi, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. In tal caso, il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna ulteriore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ove ricorrano giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di capofila di un’ATI, aveva impugnato gli atti della procedura selettiva per l’accesso ai contratti di filiera e ai benefici previsti dal D.M. del 22 dicembre 2021, contestando il punteggio attribuito al proprio progetto e la mancata ammissione ai finanziamenti, essendo stati ammessi soltanto i primi beneficiari. Nel corso del giudizio, la società aveva rinunciato alle censure demolitorie, insistendo esclusivamente sui motivi relativi all’attribuzione del punteggio.
Il Tribunale aveva disposto un riesame istruttorio della domanda, all’esito del quale la Commissione aveva confermato l’originaria valutazione. Successivamente, la difesa erariale aveva prospettato la possibilità di uno scorrimento della graduatoria, con conseguenti rinvii dell’udienza di trattazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito i presupposti della pronuncia contemplata dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 13337 del 2025. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede, da un lato, il pieno soddisfacimento per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale della pretesa fatta valere in giudizio e, dall’altro, il correlato conseguimento del bene della vita, in modo da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva prodotto in giudizio il Contratto di Filiera sottoscritto e inoltrato all’Amministrazione, circostanza quest’ultima che aveva indotto la difesa erariale a eccepire la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. All’udienza pubblica tutte le parti avevano concordato su tale esito.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico costituissero elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Da ciò è derivata la conseguenza che la società ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna ulteriore e maggiore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo ravvisabile alcun residuo interesse alla decisione nel merito. Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale tenuto dalle parti nell’ambito del giudizio.
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Nota della Redazione
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