Inammissibile l’impugnazione delle rettifiche di una graduatoria concorsuale per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10569 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche di una graduatoria concorsuale successivamente intervenute non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma un semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento, quando siano dovute alla correzione di errori materiali o all’esecuzione di pronunce giudiziali. In tal caso, la lesione dell’interesse del candidato è originaria e reiterata, sicché non sussiste un onere di impugnare le singole rettifiche. L’impugnazione di tali atti è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto originario travolgerebbe le rettifiche quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto, mentre il rigetto ne determinerebbe il consolidamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia, aveva approvato una prima graduatoria, in cui il ricorrente risultava vincitore. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della fase di valutazione dei titoli, l’Amministrazione aveva nominato una nuova Commissione che, ridefinendo i criteri di punteggio, aveva approvato una nuova graduatoria con atto dell’11 gennaio 2024, nella quale il ricorrente era collocato in posizione non utile. Il candidato aveva impugnato tale atto, ma il ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza del 18 novembre 2024.
Nelle more del giudizio di appello, l’Amministrazione aveva adottato successive rettifiche della graduatoria, che il ricorrente aveva impugnato con ricorso e motivi aggiunti, deducendo gli stessi vizi già fatti valere avverso l’atto originario. L’Agenzia aveva eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e del divieto di frazionamento delle tutele.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto rilevato che la lesione dell’interesse del ricorrente derivava direttamente dalla pubblicazione della prima graduatoria, non essendo reiterata dalle successive rettifiche. Tali atti, non costituendo un rinnovato esercizio del potere discrezionale, ma un mero adempimento conseguente alla correzione di errori materiali o all’esecuzione di pronunce giudiziali, non dovevano essere autonomamente impugnati (in tal senso è citata la giurisprudenza del TAR Roma n. 12609/2025).
Il Collegio ha quindi escluso che il ricorrente potesse trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto l’eventuale annullamento della graduatoria originaria, disposto dal giudice d’appello, avrebbe avuto effetto caducante sulle rettifiche, travolgendole automaticamente come atti consequenziali e dal contenuto dovuto. Al contrario, l’eventuale rigetto dell’appello avrebbe determinato il consolidamento delle stesse rettifiche, che non avrebbero potuto essere ulteriormente contestate in giudizio per un vizio di invalidità derivata già escluso.
La pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse è stata pertanto ritenuta doverosa, essendo l’esito del giudizio del tutto dipendente da quello del contenzioso sull’atto presupposto. La natura meramente processuale della decisione ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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