Presunzione semplice sui redditi esteri anche se inapplicabile la presunzione legale (Cass. civ. Sez. 5 n. 67 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non procedimentale e pertanto non ha efficacia retroattiva. Ove tale presunzione legale relativa non sia applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il giudice, nell’accertamento dell’evasione da investimenti esteri, deve valutare gli elementi indiziari offerti dall’ufficio dapprima analiticamente e poi complessivamente, per verificarne la concordanza e l’idoneità a fornire una valida prova presuntiva.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Grosseto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, un reddito diverso non dichiarato, pari a € 969.370,00, derivante da investimenti e attività detenute all’estero, irrogando le relative sanzioni. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, invece, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 avesse natura sostanziale e che, essendo il PVC riferito a fatti precedenti all’entrata in vigore della norma, l’accertamento non potesse fondarsi su di essa. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, delle prove documentali e degli indizi gravi, precisi e concordanti emergenti dal PVC.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo fondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, ha natura sostanziale e non procedimentale, con la conseguenza che essa non può trovare applicazione per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La Corte ha tuttavia precisato che, come già affermato in precedenti pronunce, quando la presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può comunque utilizzare i medesimi fatti oggetto della presunzione (redditi non dichiarati detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. Ciò consente all’ufficio di assolvere il proprio onere probatorio attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo i criteri generali degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non essersi attenuta a tali principi, avendo omesso di esaminare i documenti e gli elementi indiziari versati in giudizio dall’Amministrazione. In sede di rinvio, il giudice dovrà valutare, secondo un procedimento bifasico, dapprima in modo analitico i singoli indizi, per poi procedere a una valutazione complessiva degli stessi. Tale metodo, richiamando il precedente di Cass. n. 9059 del 2018, è imposto dall’esigenza di accertare se gli indizi, considerati nel loro insieme, siano concordanti e idonei a fondare una valida prova presuntiva.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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