Appalto e eterodirezione: irrilevante la difformità tra contratto e prestazione senza subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 70 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con il committente, ai sensi dell’art. 2126 c.c., postula la prova della concreta eterodirezione da parte del personale di quest’ultimo, non essendo sufficiente il mero inserimento organizzativo delle prestazioni o l’utilizzo delle strutture del committente. La difformità tra le attività previste nei contratti di appalto e quelle effettivamente svolte è priva di rilievo dirimente ove manchi l’elemento della subordinazione. I poteri istruttori officiosi del giudice del merito sono utilizzabili solo per dirimere incertezze probatorie e non per proseguire l’istruttoria al fine di sovvertirne gli esiti già raggiunti.
Il Fatto
Le lavoratrici, impiegate da una società fornitrice di servizi presso gli uffici del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con il Ministero, deducendo l’illegittimità dell’appalto per intermediazione vietata di manodopera o per sua non genuinità.
A seguito di una prima pronuncia di cassazione con rinvio, limitata alla residua domanda fondata sull’art. 2126 c.c., la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato la pretesa, ritenendo non dimostrata la sottoposizione delle lavoratrici al potere direttivo del personale della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione delle regole processuali e sull’omesso esame delle risultanze istruttorie, rigettandoli in quanto diretti ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Collegio ha preliminarmente escluso la violazione dei principi regolatori del giudizio di rinvio, osservando che l’ordinanza rescindente aveva solo imposto una valutazione circa l’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, senza prescrivere l’esito di tale accertamento.
Nel merito, la S.C. ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui le lavoratrici avevano operato facendo riferimento alla società formalmente datrice di lavoro, mentre i funzionari della cancelleria avevano svolto un mero coordinamento. Su tale presupposto, è stata ritenuta irrilevante la dedotta difformità tra il contenuto dei contratti di appalto e le attività concretamente svolte: anche a volerla ammettere, mancherebbe comunque l’elemento costitutivo della subordinazione, ossia l’eterodirezione da parte dell’ente pubblico appaltante.
Quanto alla mancata acquisizione di documenti e alla mancata escussione di tutti i testimoni, la Corte ha precisato che si tratta di scelte insindacabili del giudice del merito, avendo questi svolto un’istruttoria sufficiente a formare il proprio convincimento. L’onere di provare l’effettiva direzione del Ministero gravava sulle ricorrenti, come già precisato in sede rescindente.
Infine, la Corte ha chiarito che il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi non costituisce violazione di legge, essendo tali poteri finalizzati solo a dirimere incertezze probatorie e non a consentire una prosecuzione dell’istruttoria quando i risultati siano già raggiunti, ai sensi dell’art. 209 c.p.c. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e alle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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