Omissione di pronuncia su eccezioni di simulazione e inopponibilità del prezzo nella revocatoria fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 84 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del merito che, pronunciando sulla domanda di revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., rigetta la stessa sul presupposto che il prezzo dichiarato non sia inferiore di oltre un quarto al valore reale del bene, incorre nel vizio di omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. laddove non si pronunci sulle eccezioni, riproposte in appello, con cui la curatela abbia dedotto la simulazione parziale della clausola relativa al prezzo e la inopponibilità alla massa della dichiarazione di ricezione in contanti di parte del corrispettivo. In tale evenienza, la corte deve valutare se, detratte le somme la cui corresponsione è contestata, il prezzo realmente pattuito risulti inferiore di oltre un quarto al valore di mercato dell’immobile, come determinato in sede di consulenza tecnica d’ufficio.
Il Fatto
Il tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 4 maggio 2018, aveva accolto la domanda proposta dal Fallimento COGEP s.r.l., revocando, a norma dell’art. 67, comma 1°, l.fall., l’atto del 12 luglio 2011 con cui la società poi fallita aveva trasferito a un privato la proprietà di un fabbricato. Il tribunale aveva accertato che il prezzo pattuito, pari a € 185.500,00, era inferiore di oltre il 30% rispetto al valore reale dell’immobile, quantificato da una consulenza d’ufficio in € 257.964,00, e che l’acquirente non aveva dimostrato la propria inconsapevolezza dello stato di insolvenza della venditrice.
La corte d’appello, accogliendo il gravame, aveva invece rigettato la domanda di revoca. I giudici distrettuali, ritenuto che l’altezza minima dei locali fissata dal d.m. 5 luglio 1975 non ammettesse deroghe per tolleranze di cantiere, avevano ridotto il valore di mercato dell’immobile dei costi necessari per adeguare il vano principale al dettato normativo, pari a € 12.238,32, determinando il valore reale in € 245.725,68 e, di conseguenza, escludendo la sussistenza dello squilibrio richiesto dalla legge. Il Fallimento ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, censurando la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. La corte d’appello aveva fondato il rigetto della domanda di revocatoria esclusivamente sul rilievo che il prezzo di acquisto di € 185.500,00 non era inferiore di oltre un quarto rispetto al valore reale del bene, così determinato in € 245.725,68, omettendo però di pronunciarsi sulle domande, o eccezioni, riproposte nell’atto di citazione e nella comparsa di costituzione in appello.
Con tali eccezioni il Fallimento aveva dedotto che la clausola relativa al prezzo, nella parte in cui le parti dichiaravano che la somma di € 21.900,00 era stata versata in contanti, era simulata e, comunque, inopponibile alla massa. Ne conseguiva che il prezzo realmente pattuito era pari alla minor somma di € 163.600,00, con una potenziale differenza, rispetto al valore reale di € 245.725,68, superiore al quarto richiesto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.
La Cassazione ha chiarito che la corte d’appello, così facendo, ha totalmente omesso di pronunciarsi, anche solo implicitamente, sulle eccezioni formulate dalla curatela, le quali emergevano dalla loro riproduzione in ricorso e dagli atti dei precedenti gradi di giudizio. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, valutare l’effettivo importo del prezzo, verificando la fondatezza delle deduzioni di simulazione e di inopponibilità e accertando, sulla base dell’eventuale minor prezzo realmente pattuito, la sussistenza dei presupposti della revocatoria.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Catania in differente composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le altre censure sono rimaste assorbite dall’accoglimento del primo motivo.
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Nota della Redazione
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