Accertamento del concorso di colpa passato in giudicato e inammissibilità delle censure (Cass. civ. Sez. 3 n. 116 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale abbia fondato l’esclusione del risarcimento del danno su di una statuizione, relativa al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., non impugnata dalla parte e pertanto ormai passata in giudicato. La cognizione del giudice di legittimità non può estendersi a un diverso accertamento dei fatti, né alla rimessione in discussione di un accertamento divenuto definitivo. La censura che miri a rivalutare il merito o che prospetti una violazione di legge senza confrontarsi con la statuizione di giudicato è inammissibile, oltre che infondata, laddove il giudice di merito abbia comunque applicato entrambe le fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 1227 c.c..
Il Fatto
Il committente di lavori edili, dopo aver ricevuto un ordine di demolizione per difformità edilizie, aveva agito in giudizio nei confronti del direttore dei lavori, chiedendo la restituzione della parcella e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il professionista alla restituzione del compenso e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni.
La Corte d’Appello, nel riformare parzialmente la decisione, aveva riconosciuto al committente solo il diritto alla restituzione della parcella. Aveva invece negato il risarcimento, ritenendo che lo stesso danneggiato avesse concorso in modo decisivo alla produzione o all’aggravamento del danno, valorizzando a tal fine la piena consapevolezza in capo al committente delle difformità, circostanza che il Tribunale aveva accertato e che non era stata oggetto di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto prospettavano una questione identica: la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1227 c.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c.. Il ricorrente sosteneva che l’affermazione del proprio concorso di colpa fosse immotivata e che l’applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c. fosse errata, avendo egli tenuto un comportamento diligente volto a sanare l’abuso.
La Suprema Corte ha ritenuto le censure inammissibili, rilevando che esse non attaccavano la ratio decidendi della sentenza di appello. I giudici di merito, infatti, avevano fondato il proprio convincimento non su una nuova valutazione fattuale, ma su una statuizione del Tribunale, non impugnata, relativa alla piena consapevolezza del committente delle difformità. Tale statuizione, pertanto, era ormai passata in giudicato, rendendo definitivamente certa la causa di esclusione del risarcimento.
I motivi sono stati altresì ritenuti inammissibili nella parte in cui miravano a censurare l’accertamento del concorso di colpa sul piano fattuale, proponendo una diversa versione dei fatti. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze nella parte in cui ipotizzavano una violazione dell’art. 1227 c.c., in quanto i giudici di appello avevano applicato sia il primo che il secondo comma di tale norma, ed anche questa seconda ratio decidendi, di carattere alternativo, non era stata oggetto di specifica impugnazione.
In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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