Revocatoria fallimentare di pagamenti e scientia decoctionis: la presunzione iuris et de iure dello stato di insolvenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 119 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 2, l. fall., lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto è oggetto di una presunzione iuris et de iure conseguente all’apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che il convenuto non è ammesso a provare che il debitore versava in una situazione di temporanea difficoltà ma può solo contestare la percezione dei sintomi del dissesto. La scientia decoctionis che rileva è quella effettiva e non meramente potenziale, e deve essere valutata con giudizio ex ante al momento dell’atto; gli elementi indiziari da cui è desunta devono necessariamente precedere il pagamento. Nel sistema processuale civile non esiste alcun divieto di presunzioni di secondo grado, essendo possibile che un fatto noto accertato in via presuntiva costituisca la premessa di un’ulteriore inferenza. L’eventus damni nella revocatoria di pagamenti è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile per presunzione legale assoluta all’atto dispositivo; grava pertanto sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens.
Il Fatto
La curatela del fallimento conveniva in giudizio una società per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., del pagamento di una somma di denaro effettuato in suo favore nel periodo sospetto. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello rigettava il gravame della società, ritenendo provata la conoscenza dello stato di insolvenza attraverso la valutazione di un documento contestato, l’eco della crisi sulla stampa locale e gli elementi desumibili dai rapporti intercorsi tra le parti. La società ricorreva per cassazione affidandosi ad undici motivi, lamentando in particolare la violazione dei principi in tema di prova della scientia decoctionis, l’utilizzabilità di una comunicazione riservata tra avvocati e la mancata prova del danno all’attivo concorsuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso secondo un ordine logico, disattendendoli tutti. Ha in primo luogo escluso la sussistenza di una motivazione apparente o incomprensibile, rilevando che il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo in casi di mancanza assoluta di motivi o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non già nel difetto di sufficienza della motivazione. La sentenza impugnata aveva invece esaminato analiticamente tutte le censure.
Quanto alla prova della scientia decoctionis, la Corte ha ribadito che l’assoggettabilità a fallimento non può essere rimessa in discussione in sede di revocatoria, essendo l’insolvenza presunta iuris et de iure. Il convenuto può unicamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto, allegando i fatti dimostrativi della propria inscientia. La conoscenza deve essere effettiva e apprezzata ex ante, al momento del pagamento, ben potendo gli elementi indiziari precedere l’atto stesso. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che l’accipiens avesse confidato nella non fallibilità del solvens in ragione delle sue condizioni soggettive o della periodica ricapitalizzazione.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’utilizzo di una prova illecita, accertando che la comunicazione era intervenuta non tra due professionisti ma tra il legale rappresentante della fallita e il legale di controparte, con conseguente inapplicabilità dell’art. 48 c.d.f. in tema di riservatezza della corrispondenza tra avvocati. Ha inoltre escluso che sia configurabile un divieto di praesumptio de praesumpto, non riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., potendo un fatto noto accertato in via presuntiva fondare un’ulteriore inferenza.
In relazione all’eventus damni, la Corte ha confermato che nella revocatoria di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili il danno è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile per presunzione legale assoluta all’atto dispositivo. Grava sul curatore solo l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, mentre è irrilevante che il pagamento abbia soddisfatto un credito assistito da privilegio generale. Analoga sorte è toccata al motivo concernente l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, l. fall., esclusa dalla Corte per gli accertamenti in fatto relativi allo scioglimento del vincolo negoziale da parte della curatela e alla stipulazione di un nuovo contratto, nonché per l’inapplicabilità dell’art. 74 l. fall. in assenza di subentro.
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