Distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario dopo il fallimento della parte (Cass. civ. Sez. 5 n. 4014 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di fallimento della parte determina lo spossessamento del debitore e la riserva della legittimazione processuale al curatore, ma residua in capo al fallito una legittimazione suppletiva di carattere straordinario in caso di oggettiva inerzia della curatela. Le spese di lite anticipate dal difensore della società fallita, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso. Il procuratore antistatario conserva la legittimazione a chiederne la distrazione, indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento. L’omessa statuizione sull’istanza di distrazione integra errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
Il Fatto
Con ordinanza n. 23312/2024 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente. La difesa di quest’ultima aveva dichiarato nel controricorso di aver anticipato le spese, chiedendone la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario. Nel dispositivo dell’ordinanza, tuttavia, la statuizione sulla distrazione non era stata inserita per un mero errore materiale. La società controricorrente, medio tempore dichiarata fallita, proponeva pertanto istanza di correzione dell’ordinanza ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza della legittimazione della società fallita a resistere nel giudizio di legittimità. Sul piano cronologico, la dichiarazione di fallimento era intervenuta successivamente alle sentenze di merito ma prima della notifica del ricorso per cassazione e del deposito del controricorso. In chiave sistematica, la dichiarazione di fallimento determina il c.d. spossessamento del debitore, ex art. 42 L. fall. (ora art. 142 CCII), con riserva della legittimazione processuale in capo al curatore, ex art. 43 L. fall. (ora art. 143 CCII).
La Corte ha nondimeno precisato che residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva di carattere straordinario in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11287/2023. Nel caso di specie, tale inerzia era dimostrata dalla comunicazione con la quale il curatore dichiarava di non voler proporre impugnazione, così radicandosi correttamente la legittimazione della società a resistere in sede di legittimità.
Nel merito, l’istanza di distrazione concerne le spese del giudizio di legittimità e attiene al rapporto professionale intercorrente tra la parte costituita, ossia la società fallita e non la procedura concorsuale, e il suo difensore. Tali spese, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso, non essendo soggette all’accertamento del passivo né alla ripartizione interna al fallimento.
La Corte ha pertanto affermato che il difensore, avendo dichiarato di averle anticipate, conserva la legittimazione a chiederne la distrazione indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento. L’omissione della statuizione sulla relativa istanza integra errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass. n. 12437/2017). L’istanza è stata accolta e la Corte ha disposto la correzione dell’ordinanza, aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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