Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza può nominare il commissario ad acta ma non importe l’astreinte (TAR Lombardia n. 3906 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione del giudicato con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare la carta elettronica del docente, deve ordinarne il rilascio entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominare fin da subito il commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve invece essere respinta quando risulti manifestamente iniqua: la carta del docente costituisce, infatti, un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo, sicché l’importo di € 500,00 per anno scolastico ha natura non retributiva e la sua mancata corresponsione non lede interessi di tipo economico-patrimoniale in senso stretto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronuncia, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, che fosse disposta la c.d. penalità di mora e che fosse nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 8 luglio 2025, con conseguente rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, avendo rilevato che il Ministero non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, il Tribunale ha ritenuto incontestati l’an e il quantum del credito, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando sulla carta elettronica la somma complessiva di € 1.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta in quanto manifestamente iniqua. La natura della carta del docente, quale contributo per l’aggiornamento e la formazione e non quale corrispettivo, ha indotto il giudice a escludere che la sua mancata corresponsione possa essere sanzionata con una somma di denaro aggiuntiva, non ravvisandosi la lesione di un interesse di natura strettamente patrimoniale.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.
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Nota della Redazione
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