Rinnovazione della notificazione nulla a seguito di riassunzione: onere di notifica all’Avvocatura dello Stato (TAR Emilia-Romagna n. 420 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso in riassunzione, laddove la causa sia portata dinanzi a un giudice diverso da quello originariamente adito, deve essere effettuata all’Amministrazione dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, R.D. n. 1611/1933. La notificazione eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione o presso l’Avvocatura Generale dello Stato è nulla, ma non inesistente, e deve essere rinnovata su ordine del giudice, ex art. 44, comma 4, c.p.a., nel termine perentorio fissato. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al T.A.R. Lazio il decreto con cui il Prefetto di Parma aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di acquisizione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. A seguito dell’ordinanza di declinatoria di competenza emessa dal T.A.R. Lazio, la causa veniva riassunta dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma.
Nell’atto di riassunzione, il ricorrente notificava il ricorso all’indirizzo P.E.C. della Prefettura di Parma e all’indirizzo P.E.C. dell’Avvocatura Generale dello Stato. La Prefettura di Parma non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, la quale, nel caso di specie, era l’U.T.G. – Prefettura di Parma. Tuttavia, per le Amministrazioni statali, la notificazione deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita, in virtù del richiamo operato dall’art. 41, comma 3, c.p.a. all’art. 11 del R.D. n. 1611/1933.
La norma richiamata dispone che tutti gli atti istitutivi di giudizi devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice innanzi al quale la causa è portata, e che la notificazione eseguita in violazione di tale obbligo è nulla, pronunciabile anche d’ufficio. Poiché la causa veniva portata dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.
La notificazione eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione e presso l’Avvocatura Generale dello Stato è stata quindi ritenuta nulla, configurandosi un’omissione della notificazione all’Avvocatura erariale competente. Il Tribunale ha tuttavia precisato che tale nullità è sanabile, non trattandosi di un’ipotesi di inesistenza della notificazione.
In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2021, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione, assegnando al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni e un ulteriore termine di cinque giorni per depositare la prova dell’avvenuta rinnovazione, con rinvio della causa alla pubblica udienza del 14 gennaio 2027.
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Nota della Redazione
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