Sospensione del conguaglio per contributo di costruzione previa cauzione (TAR Lombardia n. 728 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del fumus boni iuris può essere differita al merito quando la controversia presenti profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame. In tal caso, la sospensione dell’efficacia dell’invito al pagamento di un conguaglio per contributo di costruzione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione di importo pari alle somme richieste, a garanzia dell’eventuale esito sfavorevole del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli inviti al pagamento del conguaglio relativo al contributo di costruzione e alle monetizzazioni per dotazioni di servizi, adottati dal Comune di Milano il 27 e 28 aprile 2026, unitamente a una pluralità di atti presupposti e connessi, tra cui determinazioni dirigenziali, disposizioni di servizio e deliberazioni di giunta comunale. L’oggetto della controversia riguardava una SCIA alternativa al permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001.
La società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, deducendo la illegittimità della pretesa economica del Comune. Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale, resistendo alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la controversia presentasse profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame delle questioni sostanziali e procedimentali sollevate dalle parti, non realizzabile nella fase cautelare. Tale valutazione ha indotto il Tribunale a non pronunciarsi compiutamente sul fumus boni iuris, rinviando ogni accertamento alla fase di merito.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio, considerato l’impatto economico della pretesa sul ricorrente. La misura è stata tuttavia condizionata alla prestazione di una cauzione di importo pari alle somme complessivamente richieste, quantificate in euro 4.637.026,53, a garanzia dell’eventuale esito negativo del giudizio.
La cauzione, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avrebbe potuto avere alternativamente il carattere di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. Il mancato adempimento di tale obbligo entro il termine indicato avrebbe comportato l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare concessa.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione, fissando per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del 3 febbraio 2027 e compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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