Nullità della sentenza per motivazione perplessa e mancato accertamento fattuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 9556 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado che si limiti a formule interrogative e perplesse, senza operare un accertamento fattuale in relazione alla fattispecie concreta e senza fornire una base logica al dispositivo di conferma della sentenza di primo grado. La motivazione, per superare il minimo costituzionale, deve esprimere un chiaro comando giudiziale e non può risolversi in proposizioni involute che rimettono all’Amministrazione finanziaria l’onere di rideterminare le sanzioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a due soci di una società a responsabilità limitata altrettanti avvisi di accertamento per redditi di partecipazione, conseguenti all’accertamento, divenuto definitivo, di maggiori imposte in capo alla società, per l’anno di imposta 2014, derivante dal disconoscimento di costi per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, limitatamente alle sanzioni, per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997, in presenza di identiche violazioni accertate per gli anni 2011, 2012 e 2013. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, suscitando il ricorso per cassazione dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, per insanabile contraddittorietà tra le proposizioni motivazionali e intrinseca incomprensibilità del comando giudiziale. La CTR, infatti, aveva confermato la sentenza di primo grado, che conteneva una rideterminazione giudiziale delle sanzioni, ma contestualmente affermava la sussistenza del potere dell’Amministrazione di rideterminarle autonomamente.
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. Dopo il richiamo astratto delle previsioni normative, la motivazione del giudice di appello si esaurisce in due proposizioni costruite in forma interrogativa, che esprimono stupore per il comportamento sia dell’Ufficio sia dei contribuenti, senza accertare i fatti di causa.
Tali formule, define come involute e perplesse, non consentono di individuare un accertamento fattuale in relazione alla fattispecie concreta. La motivazione, priva di una base logica, non rispetta il minimo costituzionale e non sorregge il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 12, commi 5 e 8, d.lgs. 472/1997 per aver la CTR ammesso il cumulo giuridico tra le sanzioni del 2014 e quelle degli anni precedenti, per le quali i contribuenti avevano acceduto alla definizione agevolata di cui all’art. 16 d.lgs. 472/1997. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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