Decadenza certificati bianchi annullata per motivazione carente sulle violazioni (TAR Lazio n. 14681 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli del Gestore dei Servizi Energetici sui Titoli di Efficienza Energetica, l’accertamento della rilevanza delle violazioni riscontrate – ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 – costituisce il presupposto fondante del provvedimento di decadenza dagli incentivi. La decadenza non consegue a tutte le violazioni ma soltanto a quelle connotate da maggiore gravità, sicché incombe sul GSE l’onere di ponderare la gravità della violazione alla luce del quadro normativo e della situazione di fatto. Il provvedimento che si risolva in un mero elenco di criticità privo di qualsivoglia motivazione sulle ragioni per cui esse integrino una violazione rilevante è illegittimo per difetto di motivazione, non sanabile in sede processuale per il divieto di integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’efficienza energetica, impugnava i provvedimenti con cui il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica per 349 progetti, nonché la successiva richiesta di restituzione delle somme. Il procedimento di controllo, avviato nel 2018, si era articolato in plurimi sub-procedimenti, all’esito dei quali il GSE aveva contestato alla società una serie di criticità documentali senza tuttavia qualificarne espressamente la rilevanza ai fini dell’erogazione degli incentivi.
Con ricorso e successivi motivi aggiunti, la società deduceva, tra l’altro, il difetto di istruttoria, l’incompetenza del GSE e la violazione dei principi di proporzionalità e buona fede procedimentale, nonché l’illegittimità della quantificazione degli importi da restituire, contestando in particolare l’applicazione dei valori forfettari indicati nelle delibere ARERA.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso evidenziando come, pur nel contrasto tra l’orientamento del Tribunale – che riconosce al GSE poteri di verifica ad amplissimo raggio – e quello del Consiglio di Stato – che qualifica il potere esercitato in termini di autotutela –, il vizio fondamentale del provvedimento impugnato risieda nella mancata qualificazione delle violazioni contestate come rilevanti ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011.
La norma – come chiarito dalla giurisprudenza richiamata – riserva la decadenza non a tutte le violazioni ma soltanto a quelle connotate da maggiore gravità, imponendo al Gestore di ponderare la gravità della violazione riscontrata. La fase di accertamento della rilevanza costituisce il “cuore” dell’attività di controllo, solo a valle della quale il provvedimento di decadenza assume natura di atto vincolato.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si era risolto in un elenco di criticità privo di motivazione sulle ragioni per cui le singole criticità potessero essere attratte nelle categorie di violazioni rilevanti. La carenza è stata ritenuta non sanabile in sede processuale per il noto divieto di integrazione postuma della motivazione, né la relazione depositata dal GSE ha chiarito la rilevanza delle contestazioni, soffermandosi piuttosto su profili formali.
Il Collegio ha inoltre rilevato la mancanza di uniformità redazionale nei procedimenti tra le stesse parti, avendo il GSE in altro caso espressamente qualificato le violazioni come rilevanti, circostanza che conferma l’insufficienza del provvedimento ad auto-sostenersi anche tramite rinvio per relationem. L’accoglimento del ricorso per difetto di motivazione ha assorbito le ulteriori doglianze, ferma restando la possibilità per il GSE di rideterminarsi nel rispetto del vincolo conformativo e nella consapevolezza della differenza tra decadenza e intervento in autotutela.
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Nota della Redazione
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