Mancata condivisione di precedenti atti rende illogico il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 6521 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, fondato su esigenze di sicurezza nazionale, deve essere supportato da una valutazione coerente dell’amministrazione nel suo complesso. Non può essere considerato logico un diniego che si basi su ragioni di pericolosità sociale quando gli stessi fatti erano già noti all’amministrazione al momento del rilascio di provvedimenti favorevoli, come lo status di rifugiato, il ricongiungimento familiare e i permessi di soggiorno per lavoro autonomo. La valutazione di sicurezza nazionale, pur prevalente su ogni altro interesse, deve confrontarsi con gli atti precedenti della stessa amministrazione; la loro contraddizione integra il vizio di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e impone un nuovo esame dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministro dell’Interno di rigetto della sua istanza di cittadinanza italiana, fondato su una relazione riservata dei servizi di sicurezza. La valutazione negativa si basava sulla partecipazione dell’istante ad associazioni riconducibili al movimento separatista curdo e sulla sua attività di responsabile di una presunta organizzazione collegata a tale movimento, ritenuta utile per il finanziamento di attività contrarie alla normativa.
Il ricorrente, che aveva ottenuto lo status di rifugiato, il ricongiungimento familiare e permessi di soggiorno per lavoro autonomo, contestava la contraddittorietà della decisione, evidenziando una condotta di vita irreprensibile e una stabile integrazione nel territorio italiano da oltre venti anni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ravvisando un vizio di illogicità nell’azione amministrativa. Il collegio ha rilevato che le ragioni di sicurezza nazionale, pur prevalendo sull’interesse del richiedente a ottenere la cittadinanza, si pongono in conflitto con atti della stessa amministrazione che presuppongono una valutazione positiva della sua affidabilità e non pericolosità.
In particolare, la concessione dello status di rifugiato segue un’accurata valutazione della posizione del soggetto, così come il ricongiungimento familiare presuppone l’assenza di pericolosità e i permessi di soggiorno per lavoro autonomo richiedono l’affidabilità del richiedente. La circostanza che il ricorrente abbia risieduto in Italia per circa venti anni senza mai creare problemi di sicurezza pubblica, abbia costituito una famiglia regolare e svolto un’attività lavorativa, avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione in modo coerente.
La corte ha quindi stabilito che gli elementi posti a fondamento del diniego, essendo già noti all’amministrazione al momento della presentazione dell’istanza, necessitavano di una nuova istruttoria che riconsiderasse la situazione complessiva del ricorrente. Il tribunale ha ordinato il riesame della domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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