Divieto di nuove concessioni demaniali inapplicabile a scogliere e specchi acquei (TAR Liguria n. 95 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate del 40% del fronte totale, prescritta dall’art. 11-bis, comma 3, lett. a), L.R. Liguria n. 13/1999, si riferisce esclusivamente alle spiagge incluse dal Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUAD) tra le aree balneabili di costa bassa (arenile). Ne consegue che il divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, operante solo quando la predetta percentuale non sia raggiungibile, non si applica alle concessioni aventi ad oggetto porzioni di costa alta (scogliere naturali) né agli specchi acquei, trattandosi di beni che, per definizione, esulano dall’ambito applicativo della disposizione. La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in sede giudiziale: l’Amministrazione che intenda opporre nuovi motivi ostativi deve garantire il pieno contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un edificio residenziale, aveva chiesto al Comune il rilascio di due concessioni demaniali marittime: la prima per la posa di attrezzature balneari mobili su una scogliera naturale in località “Punta Aspera”, la seconda per la realizzazione di un pontile di ormeggio sullo specchio acqueo antistante. Il Comune aveva respinto entrambe le istanze, ritenendo applicabile il divieto di nuove concessioni previsto dall’art. 11-bis, comma 3, lett. a), L.R. n. 13/1999, in quanto la percentuale di spiagge libere e libere attrezzate nel territorio comunale era pari al 24% del fronte balneabile, inferiore al minimo del 40% richiesto.
La società aveva quindi proposto due distinti ricorsi, successivamente riuniti dal Tribunale, deducendo che la norma regionale riguarderebbe le sole spiagge e non le scogliere o gli specchi acquei.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato e respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per omessa impugnazione del PUAD. Ha osservato che tale atto di pianificazione non qualifica le aree richieste come non concedibili, limitandosi a dare atto della mancata necessità di nuove concessioni per stabilimenti balneari, fattispecie diversa da quella in esame, volta a realizzare un accesso al mare per un edificio residenziale.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure ricorsuali, evidenziando come dal PUAD risulti che le “aree balneabili” ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, lett. a), L.R. n. 13/1999 comprendono esclusivamente la costa bassa (arenile) per ml. 1.222,36 e non la costa alta (scogliere) per ml. 2.745. Poiché la scogliera di “Punta Aspera”, alta circa 6-7 metri sul mare, rientra nella costa alta esclusa dal computo, la norma regionale non pone alcuna preclusione al rilascio della concessione richiesta. Il Tribunale ha inoltre escluso che rilevi la circostanza che alcune scogliere artificiali di stabilimenti balneari siano state incluse nella tabella del fronte balneabile, trattandosi di estensioni della costa bassa.
La conclusione è stata ritenuta valida a fortiori per la concessione dello specchio acqueo, richiamando il precedente di questo Tribunale (sentenza 16 agosto 2024, n. 590), secondo cui la percentuale di aree libere non può che riguardare le spiagge, con esclusione degli specchi acquei dall’ambito applicativo della disciplina.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il tentativo del Comune di integrare la motivazione del provvedimento in sede giudiziale, deducendo nuovi ostativi (art. 8 del PUD regionale e vincoli della ZSC “Fondali Varazze-Albisola”), poiché la motivazione costituisce contenuto ineliminabile della decisione amministrativa e l’Amministrazione, trattandosi di atto discrezionale, è tenuta a garantire il contraddittorio sui nuovi motivi. I ricorsi sono stati pertanto accolti con annullamento dei provvedimenti impugnati.
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Nota della Redazione
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