Sei scatti AISI solo per cessazioni non volontarie (TAR Lazio n. 4299 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, finalizzato all’incremento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, non spetta al personale dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) cessato dal servizio a domanda. L’art. 118, comma 1 bis, del DPCM n. 1/2011, come modificato, riserva il trattamento al personale cessato per limiti di età, decesso, dispensa o inabilità permanente. La disciplina speciale prevista dal regolamento di settore prevale sull’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e sull’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 per il personale definitivamente transitato nel ruolo unico del contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Fatto
Alcuni ex funzionari dell’AISI, già appartenuti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cessati dal servizio a domanda, chiedevano il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’I.N.P.S. aveva rigettato le relative istanze, negando l’inclusione del beneficio nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
I ricorrenti adivano il TAR Lazio, deducendo la sussistenza dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e chiedendo la condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento e al pagamento delle somme maggiorate con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’istanza di estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Pur richiamando il consolidato orientamento secondo cui nelle controversie relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita la legittimazione a contraddire non spetta all’Amministrazione di appartenenza, il TAR ha ritenuto sussistente tale legittimazione nella peculiare vicenda in esame, poiché il quadro regolatorio applicabile è costituito da atti della stessa Presidenza con classifica di segretezza, non conoscibili dall’I.N.P.S.
Nel merito, la domanda è stata giudicata infondata. Il Collegio ha rilevato che la disciplina speciale applicabile ai ricorrenti, contenuta nel DPCM n. 1/2011 come modificato dal DPCM n. 1/2020, prevede all’art. 118, comma 1 bis che il beneficio dei sei scatti spetti esclusivamente al personale cessato dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente.
Il TAR ha escluso l’applicabilità del combinato disposto dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, trattandosi di norme riferite a personale militare. Gli odierni ricorrenti, pur provenendo dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, erano transitati definitivamente nel ruolo unico del contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con contestuale collocamento in congedo illimitato. La qualifica di funzionario AISI comporta quindi l’assoggettamento alla disciplina regolamentare speciale e non a quella generale prevista per il personale delle Forze armate.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della parziale novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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