Astreinte sulle condanne pecuniarie non iniqua se pari agli interessi legali (TAR Campania n. 4835 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, assolvendo a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria. Detta penalità, ai sensi dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, decorrendo dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola, con il quale il Comune era stato ingiunto a pagare una somma a titolo di sorte capitale, maggiorata di interessi, oltre alla ritenuta e alle spese di procedura. Il titolo giudiziale era passato in giudicato per mancata opposizione ed era decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica senza che l’amministrazione avesse provveduto.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione della penalità di mora. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso: la legittimazione passiva del Comune, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata opposizione, il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e la mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto adempimento.
Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale ha esaminato la portata dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, che ha aggiunto all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. la previsione secondo cui la penalità di mora non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Tale novella ha recepito il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’istituto assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, essendo diretto a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento.
La precisazione legislativa ha indotto il Collegio a rivedere il precedente orientamento che configurava l’iniquità dell’astreinte in presenza di condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio. La penalità, se rapportata al saggio degli interessi legali, non può più considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, trattandosi di un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
Quanto alla decorrenza, la penalità è stata fissata a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, fino all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione per adempiere. Il Collegio ha altresì nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, liquidando il relativo compenso in euro 1.000,00 e condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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