Concorso dirigente avvocato, requisito delle attività documentate e dispensa dall’iscrizione all’albo (TAR Campania n. 4027 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali la clausola del bando che richiede esperienze lavorative “documentate” presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca impone al candidato di produrre i titoli comprovanti l’attività svolta e non si esaurisce nella sola autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il requisito di ammissione integra un presupposto di fatto della partecipazione, sicché il mancato assolvimento dell’onere documentale ne impedisce la valutazione e determina l’esclusione dal concorso. La dispensa dall’iscrizione all’ordine professionale prevista dalla lex specialis per i dipendenti della pubblica amministrazione opera nei soli limiti in cui il dipendente possieda i requisiti di anzianità e di professionalità richiesti dal bando per la partecipazione, secondo il criterio letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito da un’azienda ospedaliera per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Dirigente Avvocato, dichiarando il possesso dei requisiti specifici e autocertificando, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, l’anzianità di servizio e l’attività professionale svolta.
Con due deliberazioni del direttore generale l’amministrazione ne ha disposto e poi confermato la non ammissione alle ulteriori fasi, per mancanza del requisito di cui al punto c) del bando. L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta. La ricorrente ha impugnato le deliberazioni, la nota di riscontro, il bando e, per illegittimità derivata, gli atti di approvazione della graduatoria e di immissione in servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis, che richiede alternativamente cinque anni di servizio effettivo nella medesima professionalità presso enti del Servizio sanitario nazionale o in qualifiche equivalenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero esperienze lavorative libero professionali o di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, di contenuto analogo al profilo di avvocato e per la durata di cinque anni.
La ricorrente ha dichiarato di essere dipendente pubblico dal 1° gennaio 2022, quindi da due anni e non da cinque. Considerata la partecipazione in qualità di libero professionista, la Corte rileva che l’esperienza presso lo studio legale non è stata adeguatamente documentata: il bando esige attività “documentate”, non semplicemente dichiarate, trattandosi di presupposto specifico di partecipazione. Il mancato assolvimento dell’onere documentale impedisce di valutare il requisito e comporta l’esclusione.
Cadono, di conseguenza, le censure di violazione dell’art. 18 della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000: l’autocertificazione non sostituisce la prova richiesta dalla clausola per un requisito ulteriore rispetto a quelli dichiarabili.
Quanto alla nota di riscontro, il Collegio esclude che contenga una motivazione postuma. Il richiamo all’iscrizione all’albo si collega all’attività di avvocato invocata dalla ricorrente e alla previsione che ne dispensa i soli dipendenti pubblici. Applicando i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., i dipendenti ammessi alla dispensa sono unicamente coloro che possiedono i requisiti di anzianità del punto c), richiamandosi sul punto TAR Roma, Sez. I, n. 13153 del 2025.
La censura sulle modalità non uniformi di applicazione del requisito, contenuta in memoria di replica, è inammissibile perché non notificata e estranea al perimetro del ricorso introduttivo, richiamandosi TAR Roma, Sez. III, n. 6451 del 2024. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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