Ottemperanza al giudicato sulle spese, no cumulo rivalutazione e interessi (TAR Campania n. 3858 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, il giudice dichiara l’obbligo dell’ente di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con condanna al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali, detratto quanto già corrisposto. Ove non sia offerta prova dell’adempimento, l’azione di ottemperanza è fondata. È invece esclusa la rivalutazione del credito insoluto, poiché, trattandosi di obbligazione pecuniaria, l’art. 1224, comma 2, cod. civ. non consente il cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova, non fornita, del maggior danno. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il TAR Campania, Sez. V, aveva accolto altro ricorso in ottemperanza, limitatamente alla condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali in proprio favore, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione avverso il titolo, divenuto definitivo, e che lo stesso è stato notificato in via telematica in data 3.11.2025. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’esecuzione di un giudicato che ha ad oggetto esclusivamente il capo sulle spese di un precedente giudizio di ottemperanza. Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Rileva rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
Il giudice accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La decorrenza è fissata alla notifica del provvedimento giurisdizionale, da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con pagamento delle somme dovute, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali. L’ente deve provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio respinge invece la domanda di rivalutazione del credito insoluto. Vertendosi in tema di obbligazione pecuniaria, l’art. 1224, comma 2, cod. civ. esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno, che il ricorrente non ha fornito.
In accoglimento della domanda, viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, al quale è assegnato il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine dato all’amministrazione. Il commissario provvede all’allocazione in bilancio, ove manchi stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00; non vi è luogo a provvedere ex art. 93 cod. proc. civ., avendo il ricorrente agito in qualità di procuratore di sé medesimo.
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Nota della Redazione
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