Revoca della gara per progetto esecutivo carente e responsabilità precontrattuale (TAR Campania n. 2342 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della determinazione a contrarre è legittima quando il progetto esecutivo posto a base di gara sia privo degli studi preliminari specificamente prescritti dalla normativa di settore. Lo studio tecnico delle località e la relazione tecnico-sanitaria, richiesti dagli artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 285/1990, operano su un piano distinto e non fungibile rispetto al Piano Regolatore Cimiteriale, strumento pluriennale di programmazione. Le carenze della progettazione esecutiva non possono essere colmate richiamando la relazione generale al progetto, di natura meramente illustrativa. La responsabilità precontrattuale della stazione appaltante può sussistere anche in presenza di un provvedimento di ritiro legittimo, purché ricorrano affidamento incolpevole, condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà, imputabilità soggettiva e nesso causale; il danno risarcibile, in mancanza di aggiudicazione, è limitato al cd. interesse negativo.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, la ricorrente si è collocata al primo posto della graduatoria e la sua offerta, presuntivamente anomala, è stata sottoposta a verifica.
Prima di concludere il subprocedimento, con determinazione n. 157 del 13/11/2025, il Comune ha revocato la determinazione a contrarre e gli atti conseguenziali. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di ritiro, contestando le ragioni della revoca e formulando domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha resistito nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto lo stralcio dal fascicolo della nota del Responsabile del Settore, depositata oltre il termine dimidiato di venti giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi degli artt. 119, co. 2, e 120, co. 8, cod. proc. amm.
È stata respinta l’eccezione di carenza di interesse. Il concorrente collocato al primo posto vanta un interesse qualificato a contestare la revoca, non escluso dal fatto che la gara versasse ancora nella fase di verifica dell’anomalia.
Nel merito, il Collegio ha esaminato le carenze del progetto esecutivo. La ricorrente sosteneva che lo studio tecnico delle località e la relazione tecnico-sanitaria fossero assorbiti dal Piano Regolatore Cimiteriale o dalla relazione generale al progetto. La tesi è stata respinta: i due piani non sono fungibili. Il Piano è strumento pluriennale di programmazione igienico-sanitaria; la progettazione concreta esige studi preliminari specifici sull’area interessata.
Nemmeno la relazione generale può assolvere a tale funzione, per il suo carattere illustrativo. Quanto all’art. 10 della L.R. n. 12/2001, il comma 3 contiene una norma precettiva sugli spazi per cittadini di diversa cultura funeraria, la cui violazione concorre a giustificare la revoca. Anche le incongruenze tra capitolato, disciplinare e quadro economico sorreggono il ritiro.
La legittimità di una sola delle ragioni giustificative esonera il giudice dall’esame delle altre, secondo il principio sull’atto plurimotivato (Cons. Stato, sez. IV, n. 3235 del 2025). La domanda di annullamento è stata respinta.
La domanda risarcitoria è stata invece parzialmente accolta. La responsabilità precontrattuale prescinde dall’illegittimità del provvedimento e tutela l’affidamento incolpevole. Il Comune ha revocato la gara dopo un anno e sette mesi, lasciando trascorrere un anno senza notizie dopo la richiesta di giustificazione del ribasso. Il danno è stato limitato all’interesse negativo: rimborso delle spese di partecipazione, pari a € 245,00. Respinta la pretesa per perdita di occasioni alternative, priva di prova.
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Nota della Redazione
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