Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2124 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il creditore deduce l’inadempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’amministrazione non allega prova dell’avvenuta esecuzione. Una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e fissa il termine per provvedere. In caso di ulteriore inerzia, la tutela è assicurata dalla nomina del commissario ad acta e dalla condanna al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata secondo i criteri di non manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione.
Il titolo è passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione, ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma che fonda l’azione esperita, l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Collegio dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Collegio accoglie infine la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quanto al dies a quo, si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021; quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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