Ottemperanza e prova del pagamento nel giudizio di esecuzione (TAR Campania n. 410 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il debitore che assuma di aver eseguito il titolo deve provare il pagamento del dovuto. La prova si ricava dal cedolino che espone le competenze lorde e le trattenute di legge applicate dalla pubblica amministrazione. Se il netto versato corrisponde al lordo diminuito delle ritenute, il pagamento è integrale e non residua alcun credito. La contestazione del creditore fondata sul solo importo netto percepito non è idonea a dimostrare l’inadempimento. Il ricorso è pertanto improcedibile per la parte divenuta priva di oggetto e infondato per quella che residua.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza di due titoli esecutivi: la sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, e la sentenza n. 1907/2022 della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, entrambe notificate in forma esecutiva e passate in giudicato. Deducono che, in forza dei titoli e dei precetti notificati, uno di essi è creditore della struttura sanitaria di emolumenti lavorativi e di spese legali anticipate dal difensore, mentre l’altro vanta un credito per spese legali. I precetti sarebbero perenti e nessuna opposizione sarebbe stata proposta.
La struttura sanitaria, costituitasi, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento. I ricorrenti hanno contestato la liquidazione e, in particolare, la somma corrisposta a uno di essi, sostenendo di aver ricevuto un accredito tardivo e insufficiente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’unico profilo ancora controverso nel pagamento della somma portata dal titolo in favore del ricorrente. La difesa della struttura sanitaria sostiene di aver liquidato quanto dovuto, richiamando la determina di liquidazione, la corresponsione delle spese legali al difensore e l’accredito disposto con il cedolino di settembre, al netto delle ritenute di legge.
I ricorrenti replicano che l’accredito effettivamente ricevuto è di importo inferiore a quello dedotto dalla controparte e ne inferiscono la persistenza di un credito residuo. La doglianza, per il Tribunale, è infondata.
Il ragionamento si fonda sul cedolino allegato dalla struttura sanitaria: il totale delle competenze riconosciute al ricorrente, al lordo delle trattenute, corrisponde alla somma dovuta, mentre, applicate le ritenute di legge, il netto che residua coincide con l’importo effettivamente versato. La somma accreditata corrisponde dunque al dovuto, costituito dalle competenze lorde, al netto delle ritenute applicate dall’amministrazione.
La Corte amministrativa distingue, così, il piano del dovuto dal piano del netto percepito: il secondo è conseguenza delle ritenute che la pubblica amministrazione è tenuta ad operare, e la loro incidenza non integra inadempimento. La contestazione del creditore, ancorata al solo importo netto accreditato, non supera la prova documentale offerta dal debitore.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per la parte ormai satisfattiva e il rigetto per la parte residua, con compensazione delle spese in ragione dell’esito della controversia. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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