Comune in dissesto: bilancio in ritardo, consiglio sciolto (Corte cost. n. 17/2026)
La Corte costituzionale ha confermato la regola per cui il consiglio comunale di un ente in dissesto viene sciolto se non presenta nei termini l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La norma esaminata è l’articolo 262, comma 1, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000): resta in vigore.
Il caso. Il Comune di Castel Morrone era già in stato di dissesto. Il consiglio comunale non ha rispettato il termine di tre mesi per trasmettere al Ministero dell’interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Dopo la scadenza il Prefetto di Caserta ha diffidato il consiglio ad approvarla entro venti giorni, e il Ministero dell’interno ha poi ritenuto ammissibile l’approvazione arrivata in ritardo. Alcuni consiglieri di opposizione hanno impugnato davanti al TAR Campania quegli atti, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto essere sciolto per legge.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha rinviato la questione alla Corte costituzionale. Quando un Comune qualsiasi non approva il bilancio nei termini, la legge non lo scioglie subito: prevede prima un ulteriore termine non superiore a venti giorni per rimediare. Per il Comune dissestato che sfora il termine, invece, la legge non prevede alcun avvertimento: il ritardo viene equiparato al compimento di atti contrari alla Costituzione, a gravi e persistenti violazioni di legge o a gravi motivi di ordine pubblico, e lo scioglimento è automatico. Secondo il giudice questo sarebbe irragionevole, creerebbe una disparità di trattamento e colpirebbe l’autonomia dei Comuni e il diritto dei consiglieri di conservare la carica per cui sono stati eletti.
La risposta della Corte. La Corte ricorda di aver già deciso questioni identiche con la sentenza n. 91 del 2025 e osserva che non sono emersi argomenti nuovi. Nel merito, spiega che equiparare le due situazioni non è irragionevole, perché la dichiarazione di dissesto è già di per sé la conseguenza di una lunga e persistente violazione dei principi costituzionali e delle norme che impongono agli enti locali di mantenere i bilanci in equilibrio. Il termine dei tre mesi, aggiunge la Corte, serve a dare all’amministrazione che ha portato l’ente al dissesto un’ultima possibilità di dimostrare di saper amministrare: una possibilità che deve essere vincolata nei tempi, per evitare altri danni ai conti. Il mancato rispetto di quel termine rende evidente l’incapacità del consiglio in carica di redigere un bilancio in riequilibrio.
Sulla disparità di trattamento la Corte risponde che la situazione di un Comune con i conti in ordine e quella di un Comune che ha già dichiarato il dissesto sono diverse, e trattare in modo diverso situazioni diverse non viola il principio di uguaglianza. Non è leso neppure il buon andamento dell’amministrazione, perché quelle regole servono a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio. Quanto al diritto di accedere alle cariche elettive, la Corte osserva che il bilancio serve ai cittadini per sapere come vengono usate le risorse pubbliche e per giudicare chi amministra: l’incuria che porta al dissesto interrompe il legame di fiducia su cui si regge il mandato elettorale.
Due delle tre norme contestate non sono state esaminate nel merito: le questioni sull’articolo 261, comma 4, sono inammissibili perché quella disposizione riguarda un’ipotesi diversa, non verificatasi nel caso concreto; quelle sull’articolo 259, comma 1, perché il giudice aveva impostato la censura su un presupposto sbagliato.
Cosa cambia in pratica. Per chi vive in un Comune in dissesto la decisione conferma uno scenario preciso. Se il consiglio non presenta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, non c’è spazio per diffide o proroghe: allo scioglimento seguono la nomina di un commissario prefettizio e nuove elezioni. Per gli amministratori locali il termine è perentorio nel senso pieno della parola. La Corte segnala anche un problema di fondo: molti Comuni versano in una situazione finanziaria precaria e la Costituzione richiede che dispongano di risorse adeguate alle funzioni obbligatorie, rapportate non solo al numero di abitanti ma anche all’estensione del territorio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/17