Prededuzione esclusa se il concordato preparato non viene aperto (Cass. civ. n. 7005/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista incaricato in funzione dell’accesso al concordato preventivo può essere ammesso in prededuzione nel successivo fallimento solo se la procedura concordataria sia stata effettivamente aperta. Non è sufficiente l’identità della crisi d’impresa né il successivo utilizzo, in una diversa domanda di concordato, di elementi elaborati nell’ambito del precedente incarico. La prededuzione richiede una relazione di stretta consecutività procedurale e di concreta continuità funzionale tra la prestazione professionale, la procedura concordataria aperta e il successivo fallimento.
Il Fatto
Una società aveva inizialmente presentato domanda di concordato preventivo davanti al Tribunale di Roma. Dopo il rigetto di tale domanda aveva incaricato una società di consulenza di svolgere una due diligence contabile in funzione di una nuova proposta di concordato, ancora rivolta al medesimo Tribunale.
Successivamente il debitore aveva rinunciato alla domanda proposta a Roma e aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Milano. In tale procedura era stata utilizzata, come punto di riferimento, la precedente due diligence, integrata e rettificata sulla base della situazione patrimoniale sopravvenuta. Dopo l’apertura del concordato milanese era intervenuto il fallimento. L’advisor aveva quindi chiesto l’ammissione in prededuzione del residuo compenso di € 16.940,00, ottenendo invece l’ammissione in chirografo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama il principio secondo cui la prededuzione funzionale prevista dall’art. 111, comma 2, l. fall. presuppone un collegamento concreto tra la prestazione professionale e la procedura concorsuale cui essa è destinata. In particolare, quando il credito deriva dall’attività svolta per predisporre l’accesso al concordato preventivo, la prededuzione nel successivo fallimento richiede che il debitore sia stato effettivamente ammesso alla procedura concordataria.
L’apertura della procedura costituisce quindi un passaggio necessario. Se la domanda non conduce all’ammissione al concordato, viene meno quel nesso di funzionalità concreta tra la prestazione e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che giustifica il trattamento prededucibile. La mera utilità professionale dell’attività svolta non è sufficiente.
Nel caso esaminato, l’incarico era stato conferito in funzione della domanda presentata al Tribunale di Roma. Tale procedimento non aveva condotto all’apertura del concordato e non vi era stata alcuna trasmissione degli atti al Tribunale successivamente adito. La domanda era stata rinunciata e il concordato poi aperto a Milano traeva origine da una diversa e ulteriore domanda.
La circostanza che la crisi d’impresa fosse sostanzialmente la medesima non consentiva di considerare unitariamente le diverse iniziative concordatarie. La continuità economica della situazione di crisi non equivale alla necessaria consecutività processuale tra le procedure. Occorre infatti uno specifico collegamento tra il credito professionale e quella procedura concordataria che abbia effettivamente avuto corso e sia poi sfociata nel fallimento.
Neppure assume valore decisivo il fatto che la seconda procedura abbia utilizzato dati provenienti dalla precedente due diligence. Dalla stessa domanda successiva risultava infatti effettuata una nuova analisi contabile, nella quale i dati precedenti erano stati soltanto assunti come riferimento e successivamente rettificati in ragione degli incassi e delle mutate condizioni patrimoniali. La Cassazione esclude quindi la prededuzione e dichiara inammissibile il ricorso.
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Nota della Redazione
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