Non imponibilità IVA per servizi necessari a navi in alto mare (Cass. civ. n. 7690/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, per le prestazioni di servizi rese nell’anno d’imposta 2009, trova applicazione il criterio del luogo del prestatore, di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, sicché la contestazione sulla residenza effettiva del committente è irrilevante ai fini dell’imponibilità in Italia, essendo determinante la sede del prestatore. Il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis, lett. e), del d.P.R. n. 633/1972, in virtù di un’interpretazione conforme alla normativa unionale (artt. 15 della sesta direttiva e 148 della direttiva IVA), si estende a qualsivoglia prestazione di servizi necessaria per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare, anche prima dell’introduzione della lett. e-bis) ad opera della l. n. 217/2011.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2009, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto imponibili in Italia le prestazioni di servizi resi dalla stessa alla società committente, avente sede formale in Portogallo, sul presupposto della fittizietà di tale sede e della conseguente esterovestizione della committente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello della contribuente, escludendo l’esterovestizione e riconoscendo la non imponibilità dei servizi ai sensi dell’art. 8-bis del decreto IVA.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione delle norme sulla territorialità dell’imposta e l’erronea applicazione del regime di non imponibilità. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato la questione della esterovestizione della società committente, dichiarando inammissibili per difetto di interesse i motivi di ricorso ad essa relativi. Ha rilevato che, per l’anno d’imposta 2009, l’art. 7 del decreto IVA, in conformità alla normativa unionale allora vigente, adotta il criterio del luogo del prestatore di servizi, non quello del committente. Poiché la società contribuente prestava i servizi dalla propria sede in Italia, l’IVA era comunque dovuta nello Stato italiano, a prescindere dalla effettiva residenza del committente estero. La Corte ha quindi affermato che la questione della esterovestizione era irrilevante ai fini della decisione.
Quanto al quarto motivo, concernente l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, lett. e), del decreto IVA, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha osservato che la disposizione interna, nel testo applicabile ratione temporis, deve essere interpretata in modo conforme alla normativa unionale, e in particolare all’art. 15 della sesta direttiva (poi art. 148 della direttiva IVA), che prevede l’esenzione per le operazioni di cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi adibite alla navigazione in alto mare, nonché per le prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e del loro carico. La Corte ha quindi enunciato il principio per cui il regime di non imponibilità si estende a tutte le prestazioni di servizi necessarie per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare, indipendentemente dalla loro specifica qualificazione, e anche prima della modifica legislativa del 2012 che ha espressamente introdotto la lett. e-bis).
La Corte ha infine dichiarato inammissibili il nono e il decimo motivo, con i quali l’Agenzia censurava i riferimenti della sentenza impugnata al regime della tonnage tax. Ha precisato che tali affermazioni costituivano meri obiter dicta, non avendo alcuna influenza sulla decisione, atteso che la tonnage tax riguarda la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed è del tutto irrilevante in una controversia avente ad oggetto l’IVA.
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