Invalidità civile: nel limite reddituale rientra la seconda casa (Cass. civ. n. 7697/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del limite di reddito per l’accesso alla pensione di invalidità civile di cui all’art. 12 l. n. 118/1971, occorre fare riferimento al reddito imponibile ai fini Irpef. Nel relativo computo rientra anche il reddito derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale. L’assoggettamento di tali immobili all’Imu, quale imposta sostitutiva dell’Irpef, è diretto a evitare una doppia imposizione, ma non elimina la rilevanza del reddito fondiario ai fini della determinazione della base imponibile Irpef.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di una beneficiaria alla pensione di invalidità civile nella misura intera, con conseguente diritto a trattenere i ratei che l’ente previdenziale riteneva indebiti e a percepire quelli successivamente non corrisposti.
Il giudice di merito riteneva non superato il limite reddituale previsto per la prestazione. Escludeva dal computo il valore degli immobili di proprietà non locati, sul presupposto che tali immobili fossero soggetti all’Imu e non all’Irpef. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione, sostenendo che anche il reddito derivante da fabbricati abitativi non locati dovesse essere considerato ai fini del limite reddituale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e richiama il principio già affermato in una causa analoga relativa alla medesima prestazione. Il parametro rilevante per verificare il requisito reddituale è il reddito imponibile ai fini Irpef. In tale nozione deve essere compreso anche il reddito derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, quando si tratti di immobili ulteriori rispetto all’abitazione principale.
La Corte distingue espressamente la posizione dell’abitazione principale da quella degli altri immobili. Solo con riferimento all’immobile destinato ad abitazione principale opera la deroga prevista dall’art. 26 l. n. 153/1969. Per gli ulteriori immobili abitativi non locati, invece, il reddito fondiario conserva rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Il fatto che tali immobili siano assoggettati all’Imu non conduce a una conclusione diversa. L’Imu opera infatti come imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi fondiari al fine di evitare una doppia imposizione. La sostituzione dell’imposta, tuttavia, non comporta l’esclusione del reddito da fabbricato dalla base imponibile Irpef rilevante ai fini della verifica del limite reddituale previsto per la prestazione assistenziale.
La sentenza impugnata, avendo escluso dal computo i redditi relativi agli immobili abitativi non locati diversi dall’abitazione principale, non ha quindi applicato correttamente tale criterio. La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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