Decreto ingiuntivo su contratto d’opera: registro in misura fissa anche sul contratto verbale enunciato (Cass. civ. Sez. V n. 3129 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui un decreto ingiuntivo sia stato emesso per il pagamento del corrispettivo di un contratto di prestazione d’opera professionale, l’imposta di registro si applica in misura fissa sia per l’atto enunciante (il decreto ingiuntivo) che per quello enunciato (il contratto di prestazione d’opera professionale), trattandosi di operazione altresì rilevante ai fini IVA, e ciò anche se il suddetto contratto sia stato concluso verbalmente, dal momento che l’emissione del decreto ingiuntivo non determina la cessazione dei relativi effetti, non ricorrendo una fattispecie di novazione oggettiva, cui fa riferimento l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. (Rv. 678083-01)
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a un’attività di attestazione svolta per un cliente. L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione con cui chiedeva l’imposta di registro in misura fissa sul decreto, l’imposta proporzionale del 3% sugli interessi moratori e l’imposta di registro sul negozio sottostante al credito, enunciato nel provvedimento monitorio.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato, escludendo che vi fosse una duplicazione d’imposta: si trattava di due oggetti diversi, l’atto giudiziario e il titolo negoziale, entrambi correttamente tassati in misura fissa. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: motivazione apparente, integrazione postuma della motivazione dell’avviso da parte dell’ufficio e violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza regionale, a prescindere dalla sua correttezza, si colloca al di sopra del «minimo costituzionale» (Cass. S.U. n. 8053/2014): dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione è ipotizzabile solo se essa è apparente, contraddittoria o incomprensibile, mentre la semplice insufficienza è irrilevante. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, perché dagli stralci dell’avviso trascritti dalla stessa ricorrente emergeva il riferimento all’attività negoziale sottostante, e comunque inammissibile per difetto di autosufficienza: chi contesta la motivazione dell’atto impositivo deve riportarne i passi rilevanti e indicare dove l’atto è reperibile nel fascicolo di merito (Cass. n. 2443/2024, n. 31056/2021; Cass. S.U. n. 8950/2022 sul principio letto alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021).
Sul merito, la Corte ha ricostruito il meccanismo dell’enunciazione previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986: se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati tra le stesse parti, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, e ciò vale anche quando l’atto enunciante è un provvedimento dell’autorità giudiziaria (c.d. «tassa di sentenza» e «tassa di titolo»; Cass. n. 5946/2007, n. 32516/2019, nn. 2296 e 2443/2024). Il deposito della scrittura in cancelleria non integra un «caso d’uso» ai sensi dell’art. 6 del testo unico (Cass. S.U. n. 7682/2023), ma gli atti da registrare solo in caso d’uso rientrano tra gli «atti scritti o contratti verbali non registrati» e sono tassati per il solo fatto dell’enunciazione. Poiché la prestazione d’opera è un’operazione rilevante ai fini IVA, per il principio di alternatività l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, come in effetti l’ufficio aveva applicato sia all’atto enunciante sia a quello enunciato: l’imposta di registro è un’imposta d’atto e non vi è duplicazione.
La Corte ha richiamato infine Cass. n. 23379/2021: il decreto ingiuntivo non determina la cessazione degli effetti del contratto verbale enunciato, perché il comma 2 dell’art. 22 riguarda la novazione oggettiva, non il caso in cui il creditore ottenga un provvedimento giurisdizionale a tutela di un diritto contrattuale. Quanto alla prova dell’atto enunciato, gli elementi del ricorso monitorio (parti, tempo, luogo, fattura) davano già certezza del rapporto sottostante. Il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese perché l’Agenzia non si era difesa, con doppio contributo unificato a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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