(TAR Puglia n. 731/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114, quarto comma, lett. e), d.lgs. n. 104/2010, il perdurante inadempimento dell’amministrazione, successivo alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di accoglimento, legittima la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inerte. La nomina può essere disposta anche nei confronti di un organo apicale del Ministero, con facoltà di delega a dirigente dell’ufficio, e comporta la condanna alle spese della fase ulteriore del giudizio, liquidate in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro la sentenza n. 828 del 16 aprile 2024, passata in giudicato il 28 ottobre 2024, favorevole alla propria posizione. L’amministrazione, però, era rimasta inerte. A fronte di tale inerzia, la parte interessata aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con la sentenza n. 829 del 30 aprile 2025, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere.
Decorso infruttuosamente il termine, la ricorrente chiedeva la nomina di un commissario ad acta, con istanza notificata e depositata il 10 dicembre 2025, evidenziando la persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, presupposto indefettibile per l’esercizio del potere sostitutorio del giudice dell’ottemperanza. In assenza di attività satisfattiva e di qualsivoglia contestazione da parte del Ministero, la nomina del commissario ad acta costituisce lo strumento idoneo a garantire l’integrale esecuzione del giudicato.
La scelta dell’organo commissariato è caduta sul Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Si tratta di una soluzione che contempera l’esigenza di effettività della tutela con il principio di continuità dell’azione amministrativa, consentendo che l’adempimento avvenga all’interno della stessa struttura ministeriale.
Quanto al termine, il Collegio ha fissato in 90 giorni il periodo per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La scelta di un termine congruo è funzionale a garantire la sollecita esecuzione della pronuncia senza tuttavia comprimere irragionevolmente i tempi tecnici necessari all’amministrazione.
Il Collegio ha infine posto a carico del Ministero le spese dell’ulteriore fase del giudizio, liquidate in € 250,00 in favore dei difensori antistatari, conformemente al principio della soccombenza che governa anche la fase dell’ottemperanza avviata su istanza di parte dopo la scadenza del termine.
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Nota della Redazione
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