Permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del nulla osta: respinta la cautela per difetto di interruzione del rapporto (TAR Puglia n. 287 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di trasferimento della pratica e di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere respinta quando il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato sia stato revocato con provvedimento definitivo, non impugnato, e manchi il presupposto dell’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore, cui il rilascio del permesso è legato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il silenzio serbato dalla Prefettura sulla propria istanza del 29.4.2025, con la quale aveva chiesto il trasferimento della pratica alla Prefettura di Verona e la verifica della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fondamento del ricorso, il ricorrente lamentava l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la sospensione dell’efficacia dell’inerzia serbata.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, valorizzando un duplice profilo. In primo luogo, il Collegio ha rilevato la definitività del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottato il 31 luglio 2024 e non impugnato dall’interessato, con conseguente consolidamento degli effetti dello stesso. In secondo luogo, il Tribunale ha chiarito che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è strettamente correlato all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro, correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, come richiamato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 11.4.2025, n. 3158).
Nella specie, tale presupposto fattuale difettava, atteso che il ricorrente non aveva dimostrato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro cessato involontariamente. La mancanza dei requisiti legittimanti il rilascio del permesso ha indotto il Collegio a ritenere, alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non ricorressero i presupposti per la sospensione dell’efficacia del silenzio. Il TAR ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase processuale.
La decisione sifondasull’assenza, all’esito della delibazione sommaria, del fumus boni iuris, in ragione della definitività della revoca del nulla osta e della mancanza del presupposto dell’interruzione del rapporto di lavoro.
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Nota della Redazione
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