Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Puglia n. 788 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, sicché può validamente dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla definizione del giudizio. A tale dichiarazione il giudice deve prendere atto con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità non richiede alcuna valutazione del merito della controversia e la definizione del giudizio in tali termini giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione delle modalità di conclusione del contenzioso.
Il Fatto
Un genitore, esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, impugnava gli atti e i provvedimenti con cui l’alunno non era stato ammesso alla classe superiore del ciclo di studi in “Informatica e Telecomunicazioni” presso un istituto scolastico. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della pagella scolastica, del certificato delle competenze di base, dei verbali del Consiglio di classe e della nota del Dirigente scolastico, nonché la declaratoria del diritto del figlio ad essere ammesso alla classe successiva.
Costituitosi il Ministero dell’Istruzione, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza del 26.11.2021. Successivamente, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, e la causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di merito del 23 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente. Il Collegio ha richiamato il generale principio del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse. La dichiarazione della parte, depositata prima della decisione, ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto sia della modalità di definizione del contenzioso, sia del fatto che non erano state svolte attività difensive ulteriori dopo la pronuncia cautelare.
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Nota della Redazione
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