Porto d’armi, la revoca per difetto di affidabilità resiste alla sopravvenuta assoluzione penale (TAR Puglia ordinanza n. 146 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenza di porto d’armi, il provvedimento di revoca adottato ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) si fonda sull’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione complessiva della condotta del titolare, la quale non richiede un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dalla P.A. — anche meri elementi di fumus — non dia completo affidamento di non abusarne. La legittimità del provvedimento va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Ne consegue che una sopravvenuta sentenza di assoluzione, pronunciata con formula piena, non inficia la legittimità della revoca, potendo le evoluzioni successive giustificare, se del caso, la richiesta di riesame del provvedimento.
Il Fatto
Il titolare di una licenza di porto d’armi per difesa personale impugnava il decreto prefettizio di revoca del titolo e di divieto di detenzione di armi e munizioni, emesso all’esito di un’ispezione condotta dai Carabinieri presso un’armeria di sua riconducibilità. Nel corso del controllo erano emerse plurime irregolarità: ventinove armi custodite in un cartone all’esterno del locale blindato, in violazione della normativa sulla custodia in cassaforte; alcune pistole rinvenute all’interno del locale armeria sebbene risultassero in carico alla persona fisica del ricorrente come detentore; nonché la non corretta tenuta dei registri. L’interessato deduceva, tra i motivi di gravame, che la sopravvenuta sentenza di assoluzione nel procedimento penale, con formula perché il fatto non sussiste, avrebbe dovuto comportare l’illegittimità del provvedimento di revoca, facendo venir meno il presupposto dell’affidabilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo il ricorso infondato. Il Collegio ha anzitutto ribadito l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della mancanza di piena affidabilità del titolare di una licenza di polizia, osservando che tale convincimento non postula un abuso già concretamente e oggettivamente accertato: è invece sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti dalla P.A., non dia completo affidamento di non abusare delle armi, potendo tali elementi consistere anche in mere circostanze di fatto assistite da profili di fumus.
Quanto all’incidenza della sopravvenuta assoluzione, il Tribunale ha precisato che la legittimità del decreto prefettizio va valutata secondo il principio tempus regit actum, ossia con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione dell’atto. Da ciò consegue che i rilievi posti a fondamento della revoca erano, già di per sé, sufficienti a ingenerare nell’Amministrazione il ragionevole convincimento, fondato su ragioni probabilistiche, della mancanza di affidamento, a prescindere dall’effettiva responsabilità penale del soggetto. Le evoluzioni processuali successive, ha precisato il Collegio, possono eventualmente giustificare una richiesta di riesame del provvedimento su rinnovata istanza di parte, ma non inficiano la legittimità di un atto adottato legittimamente.
Il Giudice amministrativo ha inoltre valorizzato la circostanza che la stessa sentenza penale, pur assolvendo il ricorrente in relazione ai capi di imputazione, avesse espressamente evidenziato come le condotte relative alla custodia delle armi rinvenute fuori dal locale blindato e alla tenuta dei registri potessero configurare violazioni di altra natura, ai sensi degli artt. 38 e 39 TULPS e dell’art. 20 della legge n. 110/1975, aspetti estranei al capo di imputazione e non esaminati nel giudizio penale. Tale circostanza, unitamente all’istruttoria condotta dalla P.A., ha indotto il Collegio a ritenere la motivazione del provvedimento impugnato non inficiata da vizi di illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, né dagli altri profili di illegittimità dedotti nel ricorso.
Il Tribunale ha infine osservato che la motivazione del provvedimento gravato aveva compiutamente valutato le osservazioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento amministrativo, senza che fosse necessario procedere all’analitica confutazione di tutte le argomentazioni difensive, né alla valutazione specifica della personalità del ricorrente. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese di fase, lasciando salva la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato, su sua rinnovata istanza, alla luce della sopravvenuta assoluzione.
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Nota della Redazione
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