Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 405 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse postula che la parte ricorrente manifesti espressamente la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso; tale manifestazione unilaterale non richiede l’adesione dell’amministrazione resistente, la cui mancata opposizione vale tuttavia come elemento confermativo dell’assenza di residui motivi di decidibilità. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte e determina il definitivo assorbimento delle questioni di legittimità degli atti impugnati. La compensazione delle spese di lite può essere disposta per giusti motivi quando la definizione del giudizio consegua a una dichiarazione della parte ricorrente e l’amministrazione non abbia manifestato opposizione, non ricorrendo i presupposti per porre a carico di alcuna delle parti le spese del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede staccata di Lecce, il Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 26.03.2021, nonché la Delibera di G.M. n. 75 del 29.03.2021 recante l’approvazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe. L’atto di impugnazione investiva numerose disposizioni regolamentari, ritenute lesive degli interessi della società esercente l’attività pubblicitaria nel territorio comunale.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Nel corso del processo, con memoria depositata in data 6 marzo 2026, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo contestualmente la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio verteva sull’impugnazione di atti regolamentari in materia di canone patrimoniale, rilevando come la questione fosse stata rimessa alla definizione in esito alle sopravvenienze processuali determinate dalla memoria di parte ricorrente.
La dichiarazione contenuta nella memoria depositata il 6 marzo 2026 ha costituito il presupposto decisivo per la definizione del giudizio. Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della manifestazione espressa di carenza di interesse formulata dalla società ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione resistente, il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio ha quindi valorizzato il comportamento processuale delle parti: da un lato la rinuncia implicita alla prosecuzione del giudizio da parte della ricorrente, dall’altro la mancata opposizione dell’amministrazione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, ritenuta quale elemento idoneo a escludere la sussistenza di ragioni ostative alla definizione in rito.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato i presupposti per l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio fosse conseguita alla dichiarazione unilaterale della parte ricorrente e che l’amministrazione resistente non avesse formulato opposizione alla richiesta di compensazione. La pronuncia ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e per la compensazione delle spese e competenze di giudizio, con ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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