Il parere paesaggistico non vincolante non esonera il Comune dalla valutazione specifica dell’impianto FER (TAR Puglia n. 28 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti autorizzatori relativi a impianti fotovoltaici su aree idonee ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 199/2021, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante. L’amministrazione comunale competente al rilascio del titolo abilitativo non può limitarsi a un richiamo per relationem al diniego di compatibilità paesaggistica, ma è tenuta a svolgere una autonoma e concreta valutazione del progetto, considerando le specificità del luogo e l’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili. Il richiamo alle Linee guida per la localizzazione degli impianti non preclude a priori la realizzazione dell’intervento, occorrendo una verifica caso per caso che non può fondarsi su motivazioni generiche e stereotipate.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 4.000 kW in zona agricola. L’area, priva di vincoli paesaggistici, era ubicata a ridosso di una zona produttiva industriale. L’autorità competente esprimeva diniego di compatibilità paesaggistica, ritenendo l’intervento in contrasto con le NTA del PPTR per i “Paesaggi Rurali”. Il Comune, recependo acriticamente tale parere, adottava il provvedimento di diniego della PAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Poiché l’intervento rientra tra le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.lgs. n. 199/2021, trova applicazione l’art. 22, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, che qualifica il parere paesaggistico come obbligatorio ma non vincolante. Ne consegue che l’amministrazione comunale non poteva esimersi dal verificare la sussistenza dei presupposti e dal compiere una valutazione propria, non limitandosi al richiamo del parere negativo reso dalla Commissione locale per il paesaggio.
La motivazione del diniego consisteva in formule astratte e stereotipate, prive di qualsiasi riferimento concreto alle caratteristiche progettuali dell’impianto o alle peculiarità dell’area prescelta. Il riferimento alle Linee guida del PPTR, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può giustificare un diniego a priori.
La Corte ha valorizzato le osservazioni presentate dalla società, non riscontrate dall’amministrazione, che dimostravano l’assenza di elementi paesaggistici di pregio e la natura già antropizzata e frammentata del contesto, nonché la disponibilità a realizzare misure di mitigazione e riqualificazione. La mancata considerazione di tali elementi ha compromesso la legittimità del diniego, che si fondava su un presupposto errato, ovvero l’idoneità dell’area a subire un pregiudizio dal progetto.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato il diniego della PAS e il diniego di compatibilità paesaggistica, assorbendo le ulteriori censure e compensando le spese.
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Nota della Redazione
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