Obbligo di provvedere sull’istanza di svincolo delle somme depositate, in assenza di documentata titolarità delle aree (TAR Sardegna n. 1097 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di un privato diretta a ottenere l’emissione del decreto di svincolo di somme versate alla Cassa depositi e prestiti, quando tale atto costituisca presupposto necessario per la liquidazione dell’indennità di esproprio dovuta. L’obbligo di provvedere sussiste a prescindere dall’effettiva fondatezza della pretesa sostanziale, atteso che le eventuali ragioni ostative devono essere formalizzate in un provvedimento espresso e non possono rimanere implicite. L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato creditore di un indennizzo per esproprio per pubblica utilità in forza di giudicati favorevoli, aveva sollecitato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di quanto dovuto. Il Ministero aveva tuttavia rappresentato di non poter procedere, in assenza del decreto di svincolo delle somme accantonate presso la Cassa depositi e prestiti, la cui emissione competeva alla società resistente. A seguito dell’inutile diffida a provvedere, il ricorrente ha adito il Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio.
La società intimata si è costituita, rappresentando l’esistenza di trattative per una definizione bonaria della lite, poi naufragata. All’esito della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando come, a fronte dell’istanza del ricorrente, sussista in capo alla società resistente l’obbligo di provvedere espressamente sulla domanda di svincolo delle somme. Tale adempimento risulta, infatti, necessario al ricorrente per ottenere quanto dovuto dal Ministero, costituendo l’unico ostacolo alla liquidazione dell’indennizzo.
Il Tribunale ha precisato che le eventuali ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, delle quali la resistente aveva dato conto solo nell’ambito del tentativo di conciliazione, possono al più essere formalizzate in un provvedimento espresso, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di pronunciarsi. Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che la società avesse subordinato lo svincolo alla cessione delle aree, risultando queste ultime già catastalmente intestate all’Amministrazione e non potendone quindi il ricorrente disporre con atto di transazione.
Il Collegio ha infine rimarcato che l’effettiva titolarità attuale delle aree non è stata documentata nel corso del giudizio, potendo emergere solo all’esito della necessaria attività istruttoria che l’amministrazione sarà tenuta a svolgere prima di adottare la propria determinazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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