L’ottemperanza per la Carta del Docente è fondata decorso il termine di 120 giorni (TAR Sardegna n. 1059 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è lo strumento processuale idoneo a conseguire l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla percezione della Carta Elettronica del Docente, allorché l’Amministrazione scolastica non abbia provveduto spontaneamente. A tal fine, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, prima di agire in giudizio. Decorso infruttuosamente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda, assegnando all’Amministrazione un nuovo termine per adempiere e nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, quest’ultima non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza di merito era stata notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era ampiamente decorso. La mancata esecuzione spontanea della pronuncia da parte dell’Amministrazione ha quindi integrato i presupposti per l’accoglimento della domanda.
La pronuncia si fonda sulla natura di giudicato della sentenza del giudice del lavoro, che ha accertato il diritto della ricorrente alla Carta del Docente. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, non riesamina il merito della pretesa, ma verifica esclusivamente l’inottemperanza dell’Amministrazione, ordinandone l’esecuzione.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente generale del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese di lite, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in una misura contenuta, in considerazione del carattere seriale del contenzioso in materia di Carta del Docente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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