Insussistenza del fumus e natura patrimoniale del danno nel rigetto della cautela (TAR Sardegna n. 215 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, la valutazione del fumus boni iuris non richiede un esame approfondito del merito ma una delibazione sommaria, all’esito della quale il rigetto dell’istanza è legittimo quando le censure dedotte non appaiano assistite da sufficiente fondamento, anche a prescindere dalla qualificazione formale degli atti adottati dalla stazione appaltante. Il periculum in mora non può essere ravvisato nel mero pregiudizio patrimoniale consistente nella perdita dei proventi derivanti dalla gestione di una concessione, trattandosi di danno suscettibile di integrale ristoro per equivalente all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la Determinazione con cui il Comune aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento in concessione di un chiosco-bar, nonché i verbali di gara e gli atti connessi. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un RTI controinteressato. La ricorrente chiedeva altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nella concessione, ovvero per equivalente monetario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando in primo luogo l’insussistenza del requisito del fumus boni iuris. Pur senza qualificare formalmente gli atti adottati nel corso della procedura, il Collegio ha ritenuto che la condotta della stazione appaltante, avuto riguardo alla scansione procedimentale seguita e allo stato di avanzamento delle verifiche tuttora in corso, non apparisse prima facie affetta dai vizi dedotti, risultando coerente con i principi che governano lo svolgimento della procedura di affidamento.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio allegato dalla ricorrente si identificava essenzialmente nella perdita dei proventi derivanti dall’eventuale gestione della concessione durante la stagione estiva. Tale danno è stato qualificato come di natura meramente patrimoniale, suscettibile — ove ne ricorrano i presupposti — di integrale ristoro per equivalente all’esito del giudizio di merito. Non ricorrono quindi i presupposti per la misura cautelare richiesta, essendo il danno economicamente ristorabile.
Il Collegio ha conseguentemente respinto la proposta istanza cautelare, compensando le spese della presente fase. La decisione si fonda sulla natura bifasica del giudizio cautelare, che richiede la verifica contestuale di entrambi i presupposti, la cui mancanza anche di uno solo è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza.
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Nota della Redazione
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