Sostegno agricolo e autorizzazione del proprietario: onere di allegazione a pena di esclusione (TAR Sardegna n. 1030 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi agricoli per il ripristino di terreni danneggiati da calamità naturali, la lex specialis che richieda, a pena di esclusione, l’autorizzazione del proprietario del fondo per investimenti su terreni non in proprietà impone al beneficiario di allegare alla domanda di sostegno il relativo atto di assenso, ovvero il contratto di affitto che contenga clausole abilitanti all’esecuzione degli interventi. L’onere documentale non può ritenersi assolto dalla mera conoscenza, da parte dell’amministrazione, di atti che menzionino l’esistenza di un titolo negoziale, né dalla presentazione di una denuncia di danni, che non contiene alcuna manifestazione di volontà del proprietario. L’eventuale integrazione documentale è ammessa solo nel contraddittorio procedimentale attivato dall’ufficio, entro il termine perentorio assegnato, restando irrilevanti le produzioni effettuate per la prima volta in sede processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un terreno gravato da uso civico in virtù di autorizzazioni annuali al pascolo rilasciate dal Comune, aveva presentato domanda di contributo per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da eventi alluvionali. L’ARGEA Sardegna, dopo il preavviso di rigetto, aveva respinto l’istanza per la mancata allegazione alla domanda di sostegno dell’atto di assenso del proprietario del fondo. Avverso tale determinazione la società aveva proposto ricorso, deducendo che il Comune avrebbe potuto desumere l’esistenza di un contratto di locazione dalle autorizzazioni annuali e che la denuncia dei danni presentata alla medesima amministrazione fosse comunque idonea a comprovare il consenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo della lex specialis, osservando che l’art. 13, lett. b), del bando impone, a pena di esclusione, di produrre l’autorizzazione del proprietario per gli investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà, qualora essa non sia già specificata nel contratto di affitto. La lettura coordinata con la successiva lett. d) chiarisce che l’integrazione documentale è ammessa una sola volta, nel contraddittorio procedimentale, e non può riguardare gli elementi essenziali dell’istruttoria.
La circostanza che il contratto di locazione, stipulato tra il Comune e il dante causa della società, non fosse stato allegato alla domanda né prodotto nel termine assegnato con il preavviso di rigetto rendeva legittimo il diniego. La società ricorrente, pur avendo avuto la possibilità di sanare la carenza nel contraddittorio, non aveva provveduto a inoltrare il titolo negoziale all’amministrazione, così da renderne accessibile il contenuto.
Quanto alla denuncia dei danni presentata al Comune, il Tribunale ha escluso che da essa possa desumersi il consenso all’esecuzione degli interventi, trattandosi di una mera dichiarazione resa dall’interessato e non di una manifestazione di volontà del proprietario. L’assenso, per essere efficace, deve essere esternato nelle forme previste dal bando e comunicato all’amministrazione.
Il provvedimento impugnato risultava, infine, plurimotivato; l’accertata legittimità della motivazione relativa alla mancata produzione dell’autorizzazione esimeva il Collegio dall’esame delle ulteriori censure, tra cui quella concernente il requisito del titolo pluriennale di disponibilità del fondo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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