Giudizio di ottemperanza: termine ultimativo prima della nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1012 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione dichiari di essere in attesa dell’erogazione dei fondi necessari per il pagamento delle somme liquidate in suo favore, il giudice amministrativo, prima di procedere alla nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato, può assegnare all’amministrazione stessa un termine ultimativo di 90 giorni per l’adempimento, fissando contestualmente la camera di consiglio per la verifica dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto a un docente di ruolo il diritto al contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, oltre accessori.
A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, il TAR Sardegna, pronunciando in sede di ottemperanza con sentenza n. 770/2025, aveva nominato un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita e condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Poiché anche tale somma era rimasta in parte qua ineseguita, gli avvocati antistatari proponevano il ricorso oggi in esame per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 770/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna aveva dichiarato di aver provveduto a richiedere i fondi necessari per il pagamento delle spese, senza tuttavia aver ancora ottenuto l’erogazione, con l’impegno a procedere tempestivamente non appena le risorse fossero state rese disponibili.
In tale contesto, il TAR ha ritenuto di non procedere direttamente alla sostituzione del commissario ad acta per l’integrale esecuzione del giudicato, valutando preferibile assegnare all’amministrazione intimata un termine ultimativo di 90 giorni per l’adempimento.
La scelta del giudice amministrativo si fonda sulla necessità di contemperare l’esigenza di pronta esecuzione del giudicato con la possibilità, per l’amministrazione, di provvedere direttamente al pagamento non appena disponibili le risorse finanziarie richieste.
Il Collegio ha contestualmente avvertito che, in caso di persistente inadempimento, avrebbe provveduto senza indugio alla nomina del commissario ad acta per addivenire in via sostitutiva al pagamento di quanto dovuto, con addebito delle ulteriori spese.
Per la verifica dell’adempimento è stata fissata la camera di consiglio del 20 gennaio 2027, disponendo la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria della Sezione.
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Nota della Redazione
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