Autotutela sulla PAS fotovoltaica: la Regione non è obbligata a sollecitare la conferenza di servizi (TAR Sardegna n. 193 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione regionale non è obbligata a sollecitare la convocazione di una nuova conferenza di servizi al solo fine di consentire l’esercizio del potere di autotutela sul parere negativo già espresso, potendo legittimamente riservarsi tale valutazione nella sede della conferenza stessa, la cui convocazione non è di sua competenza. La nota con cui l’Amministrazione comunica di potersi esprimere con un nuovo parere solo a seguito della convocazione di una nuova conferenza di servizi non è immediatamente lesiva, difettando il requisito dell’attualità dell’offesa all’interesse del ricorrente. L’insussistenza del fumus boni iuris rende irrilevante, ai fini della concessione della misura cautelare, la dedotta sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, suscettibile di ristoro per equivalente all’esito del giudizio.
Il Fatto
Una società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il provvedimento unico con cui il SUAPE dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia aveva respinto l’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 7,58 MW nel Comune di Sarroch, nonché gli atti presupposti, tra cui i pareri negativi resi dalla Regione Sardegna. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la società domandava l’annullamento, previa sospensione cautelare, della successiva nota regionale con cui l’Amministrazione comunicava di poter esprimere un nuovo parere solo a seguito della convocazione, da parte del SUAPE, di una nuova conferenza di servizi, alla luce delle novità normative sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento alla pretesa della ricorrente. Secondo la società, in conformità alla disciplina sull’esercizio del potere di autotutela, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto sollecitare il SUAPE per consentire l’annullamento d’ufficio del provvedimento gravato, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, o comunque avrebbe dovuto direttamente annullare i propri pareri negativi espressi nel corso del precedente procedimento.
Il Collegio ha escluso che sussista un obbligo in tal senso. La Regione, infatti, con la nota impugnata non ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’autotutela sul proprio precedente parere, ipotesi nella quale sarebbe stato consequenziale il sollecito, ma si è riservata di compiere tale valutazione nella sede opportuna, ossia nella rinnovata conferenza di servizi.
La Corte ha precisato che la convocazione di una nuova conferenza di servizi non è di competenza dell’Amministrazione regionale, bensì del SUAPE, unico soggetto legittimato a indirla. La nota regionale, pertanto, non è idonea a ledere immediatamente la posizione giuridica della società, risultando priva del carattere della lesività attuale.
Il Tribunale ha infine chiarito che, una volta esclusa la sussistenza del fumus, il pregiudizio patrimoniale dedotto dalla ricorrente non è di per sé sufficiente a fondare la concessione della misura cautelare, potendo essere eventualmente ristorato per equivalente all’esito del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.