Giudizio di ottemperanza: termine ultimativo all’amministrazione prima della sostituzione del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1010 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove il commissario ad acta nominato non abbia dato esecuzione al giudicato nel termine assegnato, il giudice amministrativo non è tenuto a disporre immediatamente la sostituzione, ben potendo valutare l’opportunità di assegnare all’amministrazione intimata un termine ultimativo per l’esecuzione dell’adempimento dovuto. Tale concessione deve essere accompagnata dall’espresso avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, si procederà alla nomina di un commissario ad acta esterno all’Amministrazione, con addebito delle ulteriori spese. L’ordinanza che fissa il termine e la successiva udienza di verifica costituisce esercizio dei poteri istruttori e ordinatori propri del giudice dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva. Essendo rimasta inadempiente l’amministrazione scolastica, la parte vittoriosa aveva attivato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza collegiale, aveva nominato un commissario ad acta, rinominato successivamente in base alle indicazioni organizzative dell’Amministrazione stessa. Tuttavia, malgrado il decorso del termine assegnato di 60 giorni, il commissario non aveva posto in essere alcun atto volto a dare esecuzione al giudicato, senza che l’Amministrazione avesse nel frattempo spontaneamente adempiuto.
La Motivazione della Corte
Con istanza depositata, la ricorrente chiedeva al Tribunale di procedere non solo a una nuova sostituzione del commissario, ma anche alla nomina di un commissario esterno all’Amministrazione ministeriale, sul presupposto che l’inerzia fosse imputabile alla mancata collaborazione degli uffici. La richiesta si fondava sulla più recente giurisprudenza, che ammette tale soluzione quando l’esecuzione coattiva rischi di essere vanificata dalla permanenza di legami organizzativi tra il commissario e l’amministrazione inadempiente.
All’udienza camerale, il legale dell’amministrazione scolastica dichiarava che avrebbe provveduto a sollecitare ulteriormente l’ufficio competente all’esecuzione del giudicato. Il Collegio, pur non ignorando la prolungata inerzia, ha ritenuto di non procedere immediatamente alla sostituzione del commissario.
La principale considerazione è che l’ordinanza di nomina del commissario ad acta non aveva ancora esaurito i propri effetti e che l’Amministrazione aveva mostrato, sia pure solo in udienza, una rinnovata volontà di sollecitare l’adempimento. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto proporzionato assegnare un’ultima chance, concedendo all’amministrazione scolastica un termine ultimativo di 90 giorni per l’esecuzione dell’adempimento dovuto.
L’ordinanza è stata accompagnata dall’espresso avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il Tribunale avrebbe provveduto senza indugio alla nomina di un commissario ad acta esterno, con addebito delle ulteriori spese a carico dell’Amministrazione. Il Collegio ha infine fissato l’udienza camerale per la verifica dell’adempimento, disponendo la comunicazione del provvedimento alla segreteria della Sezione.
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Nota della Redazione
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