La procura alle liti inesistente determina l’inammissibilità del ricorso per difetto genetico del rapporto processuale (TAR Sardegna n. 968 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti costituisce requisito genetico del rapporto processuale e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Il suo difetto radicale, conseguente al disconoscimento della sottoscrizione da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non essendo configurabile una nullità sanabile né applicabile l’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo, la cui disciplina è completa e non ammette rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Nuoro aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale di un lavoratore, sul rilievo che l’attività di allevamento di ovini e caprini non rientra tra le attività stagionali ai sensi del d.P.R. n. 1525 del 1963 e della contrattazione collettiva di settore.
Nel corso del giudizio cautelare, il soggetto formalmente indicato quale ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione con cui disconosceva sia la presentazione delle istanze amministrative sia il conferimento del mandato difensivo, negando di aver sottoscritto la procura alle liti depositata in giudizio. Il difensore aveva quindi preso atto del disconoscimento, ritenendo revocato il mandato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la procura alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e deve sussistere al momento della proposizione. La dichiarazione di disconoscimento, trasmessa dall’autorità di polizia, esclude in radice la riconducibilità della procura alla volontà della parte, determinandone l’inesistenza sul piano giuridico o comunque la radicale invalidità.
Ne consegue che il difensore ha agito in assenza di valido potere rappresentativo, con impossibilità di ricollegare giuridicamente l’atto introduttivo al soggetto formalmente indicato come ricorrente e conseguente difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. La circostanza che il difensore abbia qualificato il disconoscimento come revoca del mandato conferma ulteriormente la carenza del rapporto di rappresentanza.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale è requisito genetico del processo e la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile un’ipotesi di nullità sanabile. La disciplina del processo amministrativo è completa e non consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso, come confermato dai precedenti richiamati.
La questione, rivestendo carattere pregiudiziale e assorbente, precede logicamente l’esame di ogni altra eccezione, ivi compresa quella di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, attenendo all’esistenza stessa del processo. Il difetto di valida procura integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
In ragione delle dichiarazioni del ricorrente e dei profili di possibile illiceità emersi, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno, compensando integralmente le spese di giudizio per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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