Pubblicità su strada provinciale: il rinnovo del titolo richiede la conferenza di servizi se emergono valutazioni discrezionali (TAR Sardegna n. 955 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, rilasciata ai sensi degli artt. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 e 53 d.P.R. n. 495/1992, ha natura concessoria e assorbe i titoli edilizi e di occupazione del suolo pubblico, che seguono la sorte del provvedimento unico. Il rinnovo di tale titolo, ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.P.R. n. 495/1992, non può avvenire mediante la procedura di autocertificazione a 0 giorni quando vengano in rilievo titoli demaniali e valutazioni discrezionali delle amministrazioni competenti, ma richiede necessariamente l’indizione di una conferenza di servizi, trattandosi di verifica periodica della persistenza delle condizioni che avevano consentito il rilascio del titolo originario.
Il Fatto
Una società, titolare di tre autorizzazioni per impianti pubblicitari su strade provinciali rilasciate nel 2021 all’esito di una conferenza di servizi, presentava alla Provincia un’istanza di rinnovo tramite autocertificazione a 0 giorni, ritenendo tale modulo procedimentale applicabile alla fattispecie. L’amministrazione provinciale dichiarava irricevibile l’istanza, invitando la società a presentare una nuova domanda in conferenza di servizi, e il SUAPE comunale emanava un provvedimento di irricevibilità della pratica autocertificativa ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990. La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Sardegna, deducendo la violazione della normativa regionale e del principio dell’affidamento, e chiedeva il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via preliminare, respinge l’istanza di rimessione in termini formulata dal Comune di Olbia, che si era costituito solo all’udienza di discussione pur essendo la costituzione un termine ordinatorio: correttamente la Segreteria aveva comunicato la fissazione dell’udienza alle sole parti costituite ex art. 71, comma 5, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’autorizzazione ex art. 23 d.lgs. n. 285/1992, secondo la giurisprudenza richiamata, ha natura concessoria e ricomprende la valutazione urbanistico-edilizia e l’occupazione del suolo pubblico, svolgendo un’unica funzione autorizzatoria. Tuttavia, osserva il TAR, l’assorbimento dei titoli nel provvedimento unico non esclude che gli interessi pubblici sottesi debbano essere periodicamente rivalutati.
La chiave di volta della decisione è la constatazione che, nel caso di specie, il manufatto pubblicitario è stato realizzato su suolo pubblico e previa favorevole valutazione paesaggistica: il provvedimento unico del 2021 era stato rilasciato a seguito di conferenza di servizi con il coinvolgimento di più amministrazioni. Il rinnovo di un titolo siffatto non può pertanto avvenire tramite autocertificazione a 0 giorni, che l’art. 37 l.r. n. 24/2016 esclude quando la verifica comporti valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, come quelle relative alla compatibilità paesaggistica, edilizia e demaniale.
Il TAR respinge anche la tesi della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990: gli atti impugnati non incidono sui titoli in scadenza, ma disciplinano il modulo procedimentale del rinnovo, sicché la società avrebbe potuto attivare tempestivamente la conferenza di servizi e proseguire l’attività fino alla scadenza naturale del titolo, intervenuta il 14 luglio 2024. Infine, quanto all’affidamento, il Collegio richiama il principio per cui un provvedimento legittimo non può divenire viziato per un precedente difforme modus operandi dell’amministrazione: l’errore altrui non legittima la pretesa di perseverare nell’errore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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