Transito nei ruoli civili e assegnazione alla sede: prevalgono i criteri di settore (TAR Sardegna n. 176 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di assegnazione della sede di servizio adottato all’esito del transito del personale militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa è legittimo quando risulta conforme ai criteri dettati dalla disciplina di settore e sia stato preceduto da un’istruttoria che abbia considerato il profilo professionale dell’interessato, le limitazioni sanitarie accertate e le esigenze organizzative dell’amministrazione. Le esigenze familiari dedotte dal dipendente non assistite dalla necessaria documentazione non integrano alcuna delle specifiche ipotesi derogatorie previste dalla normativa interna, né il relativo mancato apprezzamento integra di per sé profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il fumus boni juris non può pertanto essere positivamente valutato sulla sola base del disagio familiare allegato ma non documentato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal procedimento di transito del personale militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa. In esito a tale procedura, il ricorrente veniva assegnato dall’Amministrazione alla sede del Deposito Munizioni, anziché a quella di Cagliari, da lui richiesta. Il dipendente impugnava il relativo provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo la necessità di essere assegnato alla sede originariamente richiesta in ragione di documentate problematiche sanitarie e assistenziali. Il ricorso era esteso agli atti presupposti e al contratto di lavoro individuale nella parte in cui individuava la sede di servizio, nonché alla Direttiva ministeriale che regola la materia, nella parte in cui escluderebbe in radice il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nell’individuazione della sede.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, investito dell’istanza cautelare, ha svolto il sommario esame proprio di tale fase, valutando la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta. L’esame cautelare non ha ravvisato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, atteso che il provvedimento impugnato risultava adottato in conformità ai criteri dettati dalla disciplina di settore in materia di transito del personale militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
Il Collegio ha precisato che l’istruttoria procedimentale aveva tenuto conto del profilo professionale dell’interessato, delle limitazioni sanitarie accertate e delle esigenze organizzative dell’Amministrazione. Tale elemento ha condotto a escludere che la scelta dell’Amministrazione fosse frutto di una valutazione superficiale o non ponderata degli interessi in gioco.
Quanto alle dedotte esigenze familiari, il Tribunale ha rilevato che esse non risultavano assistite dalla documentazione necessaria a integrare alcuna delle specifiche ipotesi derogatorie previste dalla pertinente normativa interna. Da ciò discende l’insussistenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nelle valutazioni operate dall’Amministrazione. Sul punto la motivazione dell’ordinanza è netta nel distinguere tra la mera allegazione di un disagio e la prova documentale di una situazione che giustifichi la deroga ai criteri generali.
In definitiva, il fumus boni juris del ricorso non è stato ritenuto sufficientemente fondato in questa sede, portando al rigetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase di giudizio.
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Nota della Redazione
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