Sei scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 890 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, non operando alcuna reviviscenza della limitazione di cui all’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, abrogato. Il termine per la presentazione dell’istanza non ha effetto decadenziale ma costituisce solo onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita non è prescritto se la domanda è proposta entro il termine che decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. L’unico legittimato passivo è l’ente previdenziale, quale soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità.
Il Fatto
Due ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria e all’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile, chiedevano all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. A seguito del silenzio dell’Istituto, i ricorrenti adivano il TAR per l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’amministrazione al pagamento.
Si costituivano il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e chiedendo il rigetto nel merito. L’INPS, costituitosi successivamente, eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai Ministeri, ritenendo l’INPS unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. Ha precisato che l’attività dell’amministrazione di provenienza nella formazione degli atti prodromici alla quantificazione non assume rilevanza esterna.
Nel merito, il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e propria, affermando che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha quindi escluso che l’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare abbia determinato la reviviscenza della limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
La sentenza ha inoltre chiarito che il superamento del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non produce effetti decadenziali, trattandosi di onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo. Quanto alla prescrizione, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del pagamento rateale.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con estromissione dei Ministeri e condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità entro centottanta giorni, oltre spese.
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Nota della Redazione
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