Registrazione atto costitutivo associazione quale requisito di ammissibilità ai contributi (TAR Sardegna n. 851 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, i criteri di ammissione fissati nella lex specialis costituiscono un requisito soggettivo di ammissibilità della domanda. L’organismo privato deve allegare alla domanda un atto costitutivo e uno statuto nella forma dell’atto pubblico o, se redatti come scrittura privata, registrati all’Agenzia delle Entrate: solo tali documenti sono idonei a comprovare il possesso del requisito, a pena di esclusione. L’accertamento d’ufficio del possesso del requisito sostanziale non può prescindere dalla produzione documentale richiesta, sicché la pregressa titolarità di partita IVA non è di per sé prova sufficiente della registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto allegati.
Il Fatto
L’Associazione culturale ricorrente partecipava al bando regionale per il “Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale”, presentando domanda per un evento con richiesta di contributo. Con la graduatoria provvisoria, l’Amministrazione disponeva l’esclusione della ricorrente per mancata allegazione di un documento comprovante la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell’art. 10, punto d), del bando e dell’art. 9.3.3 dell’Allegato 1 alla DGR n. 51/29/2024.
L’istanza di riesame presentata dall’Associazione, con cui ritrasmetteva la stessa documentazione, veniva rigettata con la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo la violazione della tassatività delle cause di esclusione, l’illegittimo mancato soccorso istruttorio e la disparità di trattamento rispetto ad altri partecipanti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, ritenendoli infondati. L’art. 10, punto d), del bando richiamava l’art. 9.3.3 dell’Allegato 1 alla delibera di Giunta, che contempla l’esclusione per le domande prive di dichiarazioni, documenti e quant’altro richiesto nel modulo. In base all’art. 1.15 dello stesso Allegato, gli organismi privati devono essere “regolarmente costituiti” con atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate, requisito confermato dall’art. 3 dell’Allegato 2/E.
La Sezione ha quindi escluso che l’Amministrazione abbia introdotto una tipologia escludente atipica: la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto costituiva un requisito di ammissibilità espressamente previsto, ancorché la prova documentale di tale registrazione fosse richiesta solo tramite il rinvio dell’art. 10, punto d), del bando. La ricorrente aveva invece allegato atti privi del requisito della registrazione e, pur dopo l’invito a regolarizzare, aveva ritrasmesso la medesima documentazione carente.
Quanto alla censura sul soccorso istruttorio, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva consentito alla ricorrente di trasmettere ulteriore documentazione, ma questa non aveva emendato il vizio escludente, non dando prova dell’avvenuta registrazione. La pregressa titolarità di partita IVA non è stata ritenuta prova idonea del rilascio a seguito della registrazione degli atti allegati.
Il Tribunale ha infine escluso la disparità di trattamento, osservando che anche gli altri partecipanti provvisoriamente esclusi avevano avuto la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Il ricorso è stato pertanto respinto con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.