Verifica di anomalia e autonomia dal giudizio tecnico: la resa è parametro di sostenibilità economica (TAR Sardegna n. 827 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subprocedimento di verifica di anomalia di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 risponde a logiche e finalità distinte da quelle della valutazione dell’offerta tecnica: la prima, basata su criteri quantitativi e formule matematiche, non implica alcun apprezzamento sulla concreta praticabilità delle soluzioni, sicché l’emersione di criticità in sede di verifica non integra contraddittorietà con l’attribuzione dei punteggi. La resa offerta costituisce parametro tecnico-organizzativo espressivo delle modalità di esecuzione del servizio, incidendo direttamente sulla determinazione del monte ore e del costo della manodopera e, quindi, sulla sostenibilità economica complessiva della proposta. Il contraddittorio procedimentale non richiede una preventiva e analitica enucleazione di tutti i profili critici, essendo sufficiente che l’operatore sia posto in condizione di giustificare l’offerta nella sua interezza. Le simulazioni del RUP non integrano valutazione di un’offerta diversa da quella presentata, ma assolvono funzione dimostrativa e rafforzativa del giudizio di anomalia, che resta ancorato ai dati dichiarati dal concorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, partecipante a una procedura aperta per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, suddivisa in lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si era collocata al secondo posto per il Lotto 3. A seguito dell’esclusione del primo classificato, la sua offerta, avendo superato i quattro quinti dei punteggi, veniva sottoposta alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. All’esito dell’istruttoria, il RUP riteneva non sostenibili le rese operative indicate per talune tipologie di ambienti, disponendo l’esclusione per anomalia e l’aggiudicazione in favore di altro operatore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, valorizzando l’autonomia funzionale tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella di verifica dell’anomalia. La prima, nel caso di specie, era stata condotta con l’applicazione di criteri quantitativi predeterminati dalla lex specialis, con attribuzione automatica dei punteggi, senza alcuna valutazione discrezionale sulla concreta realizzabilità delle rese dichiarate. Il giudizio di anomalia, invece, accerta in una prospettiva globale la sostenibilità economica e l’idoneità dell’offerta a garantire l’esecuzione delle prestazioni alle condizioni proposte: l’eventuale emersione di profili critici sulla praticabilità delle rese non si pone quindi in contraddizione con la precedente attribuzione dei punteggi.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il Collegio ha osservato che la stazione appaltante aveva attivato una piena interlocuzione, articolata in una richiesta di giustificativi di contenuto ampio e generale e in successivi chiarimenti puntuali. La resa, nella lex specialis, non è un mero indice di produttività ma un parametro tecnico-organizzativo che determina il monte ore e il personale necessario, incidendo strutturalmente sul costo della manodopera. La richiesta di delucidazioni sul ribasso e sul costo del lavoro era pertanto idonea a ricomprendere anche il profilo delle rese, non essendo richiesta una contestazione preventiva e analitica di ogni singolo elemento critico.
Il Tribunale ha altresì escluso l’inversione dell’onere della prova e la natura parziale del giudizio: l’operatore, a fronte di rilievi specifici, aveva offerto giustificazioni generiche, prive di riscontri verificabili. Le simulazioni del RUP, infine, non alteravano l’oggetto del giudizio né introducevano criteri ex post, ma svolgevano una funzione meramente dimostrativa, evidenziando le conseguenze economiche dell’adozione di parametri coerenti con la struttura logica del servizio. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, resta limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato n. 2170 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, 2368 del 2026).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.