Illegittimità del silenzio sulla VIA per i progetti non prioritari e perentorietà dei termini (TAR Sardegna n. 774 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini non elide l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non legittima il superamento dei termini, non essendo assistito da alcuna deroga espressa alla perentorietà degli stessi e assumendo rilevanza meramente interna all’organizzazione amministrativa. L’eccessivo carico di lavoro non può ridondare a danno del privato istante.
Il Fatto
Una società aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di VIA per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 34 MWp. Completata la fase di consultazione del pubblico, il procedimento si era arrestato in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza che il Ministero adottasse il provvedimento conclusivo nei termini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
La società aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dei termini procedimentali e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Le amministrazioni intimate si erano costituite con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In fatto era pacifico che i termini per la conclusione del procedimento, anche in ragione delle successive fasi di consultazione, fossero spirati senza che il Ministero avesse adottato il provvedimento finale, e l’amministrazione non aveva svolto difese sostanziali.
La sentenza richiama l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che fissa i termini per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA, e il comma 7, che qualifica come perentori tutti i termini del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, con conseguente obbligo di pronuncia espressa e attivazione del potere sostitutivo.
Il Collegio ha poi escluso che la disciplina sull’ordine di priorità nell’esame delle istanze, introdotta all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, possa fondare una sostanziale interpretatio abrogans dei termini. La perentorietà non è derogata da norme successive e il criterio di priorità, privo di una declinazione attuativa, non può giustificare la sospensione indefinita dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore.
La motivazione richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le difficoltà organizzative e l’elevato numero di istanze non possono essere addotte a giustificazione del ritardo, potendo rilevare solo sul piano della responsabilità personale del funzionario. Il criterio di priorità ha rilevanza interna ed è inidoneo a derogare alla disciplina del termine di conclusione del procedimento.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni, al Direttore generale della Transizione ecologica di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi sessanta giorni e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di intervenire entro ulteriori novanta giorni in caso di inadempimento. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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