Sospensione precauzionale facoltativa ultraquinquennale del militare (TAR Calabria n. 1629 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione precauzionale facoltativa di cui all’art. 919, terzo comma, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 può essere disposta, decorso il termine massimo di cinque anni previsto dal primo comma, quando sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità. L’amministrazione è tenuta a valutare specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, ma non è necessario che la responsabilità penale sia stata accertata con sentenza irrevocabile, attesa la natura cautelare del provvedimento. La motivazione del provvedimento è sufficiente quando richiama le condotte contestate e la loro attinenza alle funzioni esercitate, senza che occorra una disamina analitica delle alternative possibilità di impiego. La sospensione dall’impiego oltre il quinquennio postula la pendenza di un procedimento penale, non la definitività di una condanna.
Il Fatto
Un Carabiniere scelto, effettivo a una Stazione dell’Arma, era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata, commessi in due diverse occasioni nel corso del 2017. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto prima il divieto di dimora e poi la sospensione dall’esercizio della funzione; a fronte di tali misure, il Comando generale dell’Arma aveva applicato la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego. Intervenuta la revoca delle misure cautelari, l’amministrazione aveva confermato la sospensione, commutandola in quella facoltativa ai sensi dell’art. 916 c.o.m. In prossimità della scadenza del termine massimo di durata quinquennale, il Comando, avviato anche il procedimento disciplinare, aveva disposto la sospensione precauzionale facoltativa ai sensi dell’art. 919, co. 3, c.o.m.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria dichiara preliminarmente la inutilizzabilità della memoria e dei documenti depositati tardivamente, a ridosso dell’udienza, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., volto a tutelare il contraddittorio e l’ordinato svolgimento del giudizio.
Nel merito, il Collegio respinge il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento impugnato dà atto delle precedenti determinazioni assunte, degli sviluppi del procedimento penale e dei pareri espressi dai superiori gerarchici; evidenzia, inoltre, che le condotte contestate, valutate sotto il profilo oggettivo e soggettivo, rendono inopportuna la riammissione in servizio, poiché recherebbero grave nocumento al prestigio dell’Arma e impedirebbero l’esercizio delle funzioni con piena autorità e credibilità. Il richiamo al procedimento penale è sufficiente a sostenere il provvedimento, in considerazione della gravità dei fatti e della loro stretta attinenza alle funzioni svolte, quale Carabiniere.
Il TAR rigetta anche il secondo motivo, con cui si contestava la violazione dell’art. 919, co. 1, c.o.m., che fissa in cinque anni la durata massima della sospensione. La disposizione del terzo comma dello stesso articolo prevede espressamente che, scaduto il quinquennio, l’amministrazione possa sospendere l’imputato dall’impiego se è ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità. Nel caso di specie, le condotte contestate — lite a margine di un sinistro stradale, lesioni e gravi minacce con richiamo alla propria qualità di Carabiniere — integrano il requisito della eccezionale gravità, e la valutazione dell’amministrazione non risulta né irragionevole né illogica.
Quanto all’assenza di una sentenza irrevocabile, il Collegio osserva che il provvedimento ha natura cautelare ed è adottato, per sua natura, prima di un accertamento definitivo. Né può pretendersi una motivazione più analitica sulla possibilità di un diverso impiego, essendo stato chiaramente evidenziato che il militare non potrebbe esercitare le proprie funzioni con piena autorità e credibilità, anche in altra sede di servizio. Irrilevante, infine, la circostanza che la sentenza penale di primo grado — intervenuta successivamente e non definitiva — abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela su un capo e pronunciato condanna con pena sospesa sull’altro: l’amministrazione ha correttamente operato una autonoma valutazione dei fatti contestati.
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Nota della Redazione
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