Cessata la materia del contendere per sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo nel giudizio avverso il silenzio (TAR Sardegna n. 772 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’emanazione, in pendenza del giudizio, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento avviato su istanza del privato — quale che sia il suo contenuto, di accoglimento o di reiezione — determina il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale proposta avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che l’oggetto della controversia, incentrato sull’obbligo di provvedere, risulta interamente assorbito dall’adozione del provvedimento conclusivo. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione dell’esito della causa e della sua particolare complessità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di acquisizione di cui all’art. 63, comma 3, legge n. 448/1998, avviato con una nota del 2019, nonché la condanna all’adozione di un provvedimento conclusivo entro trenta giorni, con riserva di richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
In vista della trattazione camerale, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dato atto dell’avvenuta adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione, chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Si è costituito in giudizio il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, opponendosi alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’emanazione di un provvedimento espresso che chiude il procedimento iniziato con l’istanza del privato — indipendentemente dal suo contenuto dispositivo — realizza l’interesse pretensivo fatto valere con la domanda giudiziale avverso il silenzio. La circostanza che l’Amministrazione abbia provveduto, infatti, rende venuta meno la situazione di inerzia che costituiva l’oggetto della controversia.
Sul punto, il Collegio ha richiamato il precedente di cui alla sentenza T.A.R. Salerno, Sez. III, n. 1393 del 29.07.2025, che ha affermato il medesimo principio. La pronuncia del provvedimento conclusivo, in accoglimento o in reiezione dell’istanza, comporta il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, poiché l’esito del giudizio non potrebbe comunque produrre alcuna utilità ulteriore per il ricorrente.
In ragione di tali considerazioni, la domanda volta alla condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento conclusivo, nonché quella subordinata di nomina di un commissario ad acta, sono rimaste prive di oggetto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha pertanto costituito l’esito processuale corretto della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’esito della causa e la sua particolare complessità, circostanze che hanno giustificato il sacrificio dell’interesse della parte ricorrente, pur risultata vittoriosa nella sostanza, al rimborso delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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