Sospensione cautelare della demolizione edilizia in attesa del merito (TAR Sardegna n. 118 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso ordinanze di demolizione di abusi edilizi, il giudice amministrativo, impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris, deve operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’immediata rimozione delle opere e l’interesse del privato a evitare un pregiudizio irreparabile. Qualora non emerga un significativo interesse pubblico all’immediata demolizione delle opere già realizzate, la sospensione cautelare è disposta al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione della causa nel merito, specie quando gli immobili sono adibiti a residenza o sede di attività produttiva.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze con le quali il Comune aveva ordinato la demolizione di abusi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi in un compendio immobiliare di loro proprietà. A sostegno del ricorso e della domanda cautelare, i ricorrenti hanno dedotto plurimi profili di illegittimità, essenzialmente riconducibili al mancato approfondimento, da parte dell’Amministrazione, della data di realizzazione delle opere – potenzialmente risalente a epoca ante 1967 – e dei titoli edilizi che le supportavano.
Il periculum in mora è stato dedotto dall’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla demolizione, atteso che all’interno dei locali opera una società e che i ricorrenti risiedono stabilmente nell’immobile. Il Comune si è costituito per resistere all’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris, il bilanciamento degli interessi in gioco renda preferibile mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione del merito. Tale soluzione è stata motivata dalla constatazione che non è emerso un significativo interesse pubblico all’immediata demolizione delle opere già realizzate.
La decisione si fonda sul principio di cautelarità proprio della fase incidentale: la sospensione non anticipa il giudizio di merito, ma evita che, nelle more della definizione della controversia, si produca un pregiudizio irreparabile a carico dei ricorrenti, i quali risiedono nell’immobile e vi esercitano attività produttiva tramite una società.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti delle tre ordinanze impugnate e fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito. La particolarità della questione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
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Nota della Redazione
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